Cassazione Penale, Sentenza n. 22027/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi: 1) violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione anche del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio ritualmente richiesto e nondiscusso in sentenza; 3) violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva per l'omesso esame del commercialista della società in relazione al dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo per omessa statuizione sul beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale omissione avrebbe imposto l'annullamento della sentenza impugnata; tuttavia, a seguito del rilievo officioso della prescrizione maturata il 18/12/2023, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza perché il residuo reato è estinto per prescrizione e, conseguentemente, ha revocato la confisca disposta in sede di merito (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000). Gli altri motivi non hanno determinato l'accoglimento con effetti diversi dalla declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
Norma indicata come uno dei reati imputati a carico dell'imputato; nel provvedimento di merito la Corte aveva dichiarato la prescrizione per questo reato
Altro reato contestato all'imputato; il ricorrente denunciava la mancata dichiarazione di prescrizione anche per questo capo, ma la Cassazione ha deciso su questioni processuali con esito influenzato dalla prescrizione intervenuta
La confisca prevista da questa norma è accessoria e collegata a una sentenza di condanna o ad un'applicazione della pena su richiesta delle parti; con l'annullamento e la dichiarazione di estinzione per prescrizione la misura è stata revocata
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Norma che attribuisce alla Corte di cassazione poteri sostitutivi o integrativi in sede di annullamento senza rinvio; la Corte ha considerato l'ipotesi ma l'effetto è stato precluso dalla prescrizione intervenuta
Giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022 (Rosafio); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti); Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023 (Stabilini)
Principi giurisprudenziali richiamati: l'omessa statuizione su un beneficio richiesto determina l'obbligo di annullamento; l'accoglimento di censure sulla pena può far emergere d'ufficio la prescrizione quando non sia irrevocabile l'accertamento di responsabilità; e la prescrizione estingue il reato con conseguente impatto sulle misure accessorie
Massime di principio
- Se la corte di merito omette di decidere su un beneficio penitenziario espressamente richiesto (es. sospensione condizionale della pena), la cassazione può annullare per omessa statuizione
- L'annullamento di una decisione sulla pena, quando non sia ormai irrevocabile l'accertamento della responsabilità, può comportare d'ufficio il rilievo della prescrizione e l'estinzione del reato
- Le misure accessorie dipendenti dalla condanna (come la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) vengono meno se la condanna è annullata o il reato si estingue per prescrizione
- La Corte di cassazione può esercitare i poteri di cui all'art. 620 cod. proc. pen. per decidere senza rinvio, ma l'intervento può essere precluso da eventi sopravvenuti (es. prescrizione)
- Questioni probatorie (omesso esame di testimoni o esperti) devono essere valutate con attenzione in grado di merito; la cassazione accerta l'omissione solo se decisiva e rilevabile a norma di legge
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