Sentenza del 27/10/2022 n. 4693 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Aliquota agevolata - Società immobiliari - Beni immobili locati o in attesa di locazione - Requisito oggettivo - Assenza natura strumentale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in materia di imposta di registro per l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1, co. 119, legge n. 208/2015: se le unità immobiliari appartenenti a società immobiliari, locate a terzi o in attesa di locazione (sia residenziali sia commerciali), debbano essere considerate bensì "strumento" dell'attività d'impresa (escludendo l'agevolazione) o siano invece "oggetto" dell'attività (consentendo l'agevolazione), in quanto producono reddito autonomo da locazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che per l'applicazione del regime agevolato dell'art. 1, co. 119, l'immobile non debba essere utilizzato esclusivamente come strumento per l'esercizio dell'attività d'impresa. Le unità, anche di società immobiliari, che sono locate a terzi o in attesa di locazione producono un reddito autonomo da locazione e devono essere considerate "oggetto" dell'attività d'impresa e non "strumento". Di conseguenza sussiste l'assenza della natura strumentale e si riconosce l'ammissibilità dell'aliquota agevolata nella fattispecie.
Norme richiamate
legge n. 208/2015, art. 1, co. 119
La norma che disciplina l'aliquota agevolata richiede che i beni non siano utilizzati esclusivamente come strumento dell'attività d'impresa; la Corte interpreta tale requisito nel senso che gli immobili che generano reddito autonomo da locazione (anche se detenuti da società immobiliari) sono "oggetto" e non "strumento" dell'attività, rendendo applicabile l'agevolazione.
Massime di principio
- Per accedere all'aliquota agevolata ex art. 1, co. 119, è determinante valutare se l'immobile sia strumentale in senso esclusivo: se produce reddito autonomo da locazione è rilevante come "oggetto" dell'attività e non come "strumento".
- Le società immobiliari non perdono automaticamente il diritto all'agevolazione solo perché l'immobile è detenuto nell'ambito dell'impresa; ciò che conta è la funzione economica dell'immobile (se genera autonomo reddito da locazione).
- Sia le unità abitative sia quelle commerciali locate o in attesa di locazione possono essere considerate non strumentali e quindi rientrare nell'agevolazione, se sono destinate a produrre reddito da locazione.
- Nelle valutazioni pratiche è opportuno documentare la destinazione e l'effettiva disponibilità dell'immobile alla locazione (contratti, inserzioni, attività di mediazione ecc.) per dimostrare l'autonomia del reddito rispetto all'attività d'impresa.
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