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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19239/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge: il Tribunale di Sassari, pur avendo applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (pena concordata di quattro mesi di reclusione per furto aggravato di energia elettrica), ha omesso nel dispositivo di concedere la sospensione condizionale della pena nonostante l'accordo prevedesse esplicitamente la concessione dei benefici di legge; si deduce dunque un'omissione nella pronuncia che compromette l'efficacia dell'accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena costituisse un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e, verificati dal certificato del casellario i presupposti per la concessione del beneficio e l'assenza di cause ostative, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a quella omissione e ha concesso la sospensione condizionale della pena. Decisione pronunciata il 27/04/2022 (V Sezione Penale).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sull'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui richiamata per indicare che l'accordo prevedeva la pena concordata e i benefici di legge ad essa collegati

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione degli errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto possibile integrare direttamente il dispositivo per sanare la mera omissione relativa alla sospensione condizionale della pena

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione

Massime di principio

  • Se nel patteggiamento è condizionata l'efficacia dell'accordo alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale), l'omissione formale di tale pronuncia nel dispositivo può essere qualificata come errore materiale
  • La Corte di Cassazione può correggere direttamente un errore materiale (art. 130 c.p.p.) e integrare il dispositivo senza rinvio quando risultano dagli atti i presupposti per la concessione del beneficio e non emergono cause ostative
  • Prima di proporre impugnazione è utile verificare il casellario giudiziale: la presenza dei requisiti per la sospensione condizionale agevola la correzione dell'omissione
  • Per evitare contestazioni, gli accordi di riforma o patteggiamento dovrebbero esplicitare chiaramente i benefici richiesti e ogni condizione; il giudice deve trasporre tali patti in modo completo nel dispositivo
  • La parte che intende ottenere la correzione di una omissione formale può valersi delle conclusioni del pubblico ministero in Cassazione per sollecitare l'integrazione della sentenza

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