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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07083/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia riguardava la divisione di un cortile comune a due edifici condominiali contigui. In un precedente giudizio gli attuali ricorrenti avevano agito assumendo l'esistenza di un accordo unanime del 1987 per dividere l'area; quella domanda era stata respinta perché la scrittura privata non esprimeva una volontà di divisione e l'area risultava anche gravata da ipoteca. Esauriti i mutui, il condominio attuale ricorrente aveva promosso una nuova domanda di divisione giudiziale del cortile, senza più fondarla sull'accordo del 1987. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo non precluso il giudicato precedente, poiché esso aveva deciso solo sulla pretesa divisione consensuale e non sulla diversa divisione giudiziale ex art. 1119 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato precedente avesse accertato l'esistenza di un accordo unanime contrario alla divisione e quindi l'indivisibilità dell'area; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1119 c.c., assumendo che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un patto di indivisibilità e che comunque la divisione richiedesse il consenso unanime di tutti i condomini; 3) violazione dell'art. 1119 c.c., dell'art. 61 c.p.c. e dell'art. 1032 c.c., oltre a omesso esame della CTU, deducendo che la divisione avrebbe comportato una minore comodità d'uso e che la consulenza tecnica d'ufficio lo avrebbe dimostrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi nel precedente giudizio non impedisse la domanda di divisione giudiziale, perché si era limitato ad escludere che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un accordo di divisione, senza accertare un'indivisibilità assoluta del cortile. Ha inoltre affermato che, anche nel testo vigente dopo la riforma del 2012, l'art. 1119 c.c. non richiede il consenso unanime per la divisione giudiziale delle parti comuni, essendo sufficiente che la divisione sia possibile senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e senza cadere nell'ipotesi dell'art. 1112 c.c. Infine, ha escluso vizi nella motivazione della Corte territoriale sulla CTU, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo nei limiti degli elementi costitutivi dell'azione, richiedendo identità di soggetti, petitum e causa petendi; nel caso concreto il precedente giudicato non precludeva la nuova domanda di divisione giudiziale.

  • art. 1119 c.c.

    La divisione giudiziale delle parti comuni è consentita se può avvenire senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino; il consenso unanime di tutti i partecipanti è richiesto solo per la divisione volontaria, non per quella giudiziale.

  • legge n. 220/2012

    La riforma ha introdotto nel testo dell'art. 1119 c.c. il riferimento al consenso di tutti i partecipanti al condominio per la divisione volontaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo che contesta l'omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente strutturato rispetto ai requisiti di ammissibilità formale.

  • art. 61 c.p.c.

    La critica alla CTU è stata ritenuta, in sostanza, una censura di merito non consentita in cassazione.

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a scalfire la decisione della Corte di merito sulla possibilità tecnica della divisione.

  • art. 1112 c.c.

    La divisione non è consentita quando la cosa, se divisa, cesserebbe di servire all'uso cui è destinata; tale ipotesi non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce o impugna in qualità di erede deve provare il decesso del dante causa e la propria qualità di erede.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno impedisce la riproposizione solo della medesima azione, non di una domanda diversa per petitum o causa petendi, anche se riferita allo stesso bene.
  • In tema di condominio, la divisione giudiziale delle parti comuni non richiede il consenso unanime dei condomini: il parametro decisivo è la possibilità della divisione senza rendere più incomodo l'uso del bene per ciascun partecipante e senza che il bene perda la sua destinazione d'uso.
  • La previsione dell'unanimità introdotta nella disciplina dell'art. 1119 c.c. vale per la divisione volontaria, non per quella giudiziale.
  • La valutazione delle risultanze tecniche e documentali compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non contraddittoria; non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale probatorio proposta dalla parte.
  • Chi impugna in qualità di erede deve fornire la prova della propria legittimazione successoria, oltre che del decesso del dante causa.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniGiudicatoImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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