Cassazione Penale, Ordinanza n. 29952/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi erano stati proposti nell'interesse di quattro imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24/09/2025. Per un ricorrente si deducevano due motivi relativi al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; per un altro si censurava la mancata esclusione della recidiva; per un terzo si contestava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il diniego delle attenuanti; per il quarto si reiteravano censure sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano, a seconda dei casi, meramente fattuali, generiche, confutative, riproduttive di censure già esaminate o manifestamente infondate, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo i motivi, nel loro complesso, non scrutinabili in sede di legittimità perché versati in fatto, generici o manifestamente infondati, oppure perché privi di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse priva di colpa.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, se non accompagnate da un confronto critico specifico con la motivazione impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che restino generici, confutativi o meramente assertivi, perché non consentono alla Corte di cassazione di verificare la presenza di reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere respinta quando il materiale invocato sia ritenuto irrilevante rispetto al decisivo disvalore del fatto e agli altri elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto.
- Il mancato superamento della motivazione di appello sulla responsabilità, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio determina l'inammissibilità del ricorso se le doglianze non indicano specifici errori di diritto o manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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