Cassazione Penale, Sentenza n. 46562/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Karaj per il delitto di rapina aggravata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che il tribunale non aveva valutato la possibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e non aveva motivato sull'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente non fondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, in considerazione della lunga latitanza dell'imputato e dell'uso accertato di documenti falsi nonché della reiterazione di delitti contro la persona e il patrimonio, ha escluso l'adeguatezza degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari equivale a una pronuncia implicita sull'impossibilità di impiego degli strumenti di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p. Ha inoltre spiegato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va inteso come prognosi fondata su elementi concreti e non come mera congettura. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che la valutazione del tribunale sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari implichi l'impossibilità di applicare tali strumenti nel caso concreto.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Citato in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte interpreta l'attualità come prognosi basata su elementi concreti, non come imminenza, con riferimento alla modifica introdotta dalla legge n. 47/2015.
Richiamata per l'introduzione esplicita del requisito dell'attualità nel testo dell'art. 274; la Corte precisa che tale requisito era comunque implicito in precedenza come parte della concretezza del pericolo.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla declaratoria di inammissibilità.
art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla sentenza a motivazione semplificata.
Massime di principio
- La decisione del tribunale del riesame che esclude l'adeguatezza degli arresti domiciliari implica, in via implicita, la impossibilità di ricorrere agli strumenti di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato come prognosi fondata su elementi concreti e specifici (es. lunga latitanza, uso di false identità, reiterazione di reati analoghi), non come semplice possibilità astratta o congettura.
- Condotte quali prolungata latitanza e uso di documenti falsi possono giustificare la custodia in carcere per reati gravi, rendendo inadeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.
- I ricorsi in materia di misure cautelari personali devono contestare specificamente e con elementi nuovi la valutazione delle esigenze cautelari; l'assenza di argomentazioni concrete rende il ricorso manifestamente infondato e inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, può seguire condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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