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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46562/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Karaj per il delitto di rapina aggravata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che il tribunale non aveva valutato la possibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e non aveva motivato sull'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente non fondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, in considerazione della lunga latitanza dell'imputato e dell'uso accertato di documenti falsi nonché della reiterazione di delitti contro la persona e il patrimonio, ha escluso l'adeguatezza degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari equivale a una pronuncia implicita sull'impossibilità di impiego degli strumenti di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p. Ha inoltre spiegato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va inteso come prognosi fondata su elementi concreti e non come mera congettura. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che la valutazione del tribunale sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari implichi l'impossibilità di applicare tali strumenti nel caso concreto.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Citato in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte interpreta l'attualità come prognosi basata su elementi concreti, non come imminenza, con riferimento alla modifica introdotta dalla legge n. 47/2015.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per l'introduzione esplicita del requisito dell'attualità nel testo dell'art. 274; la Corte precisa che tale requisito era comunque implicito in precedenza come parte della concretezza del pericolo.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla sentenza a motivazione semplificata.

Massime di principio

  • La decisione del tribunale del riesame che esclude l'adeguatezza degli arresti domiciliari implica, in via implicita, la impossibilità di ricorrere agli strumenti di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato come prognosi fondata su elementi concreti e specifici (es. lunga latitanza, uso di false identità, reiterazione di reati analoghi), non come semplice possibilità astratta o congettura.
  • Condotte quali prolungata latitanza e uso di documenti falsi possono giustificare la custodia in carcere per reati gravi, rendendo inadeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.
  • I ricorsi in materia di misure cautelari personali devono contestare specificamente e con elementi nuovi la valutazione delle esigenze cautelari; l'assenza di argomentazioni concrete rende il ricorso manifestamente infondato e inammissibile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, può seguire condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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