Cassazione Penale, Sentenza n. 5044/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di declaratoria di non esecutività della sentenza del 5 marzo 2015 e di nullità dell'ordine di esecuzione del 24/12/2015 (con decreto di sospensione), sostenendo che tale ordine era stato notificato il 18/05/2017 presso l'aeroporto di Milano Malpensa senza traduzione in lingua a lui comprensibile; perciò la notifica sarebbe nulla e conseguentemente nulla anche la successiva revoca della sospensione e l'ordine di carcerazione eseguito il 31/01/2022. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 143, commi 2 e 3, c.p.p., sostenendo che la sola traduzione orale da parte di un interprete non garantirebbe il diritto di difesa e che era necessaria la traduzione scritta dell'atto fondamentale costituito dall'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la mancata traduzione di un ordine di esecuzione verso uno straniero alloglotta comporta la nullità dell'atto e l'obbligo di rinnovarlo, ma tale nullità non incide sulla carcerazione giustificata autonomamente dalla condanna passata in giudicato. Ha inoltre rilevato che, nelle ipotesi in cui dall'ordine di esecuzione dipendano diritti da esercitarsi prima della carcerazione (art. 656, comma 5 c.p.p.), la mancata traduzione può pregiudicarne l'esercizio; tuttavia, nel caso di specie, dagli atti risultava che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione erano stati tradotti oralmente in occasione della notifica del 18/05/2017 da una dipendente della società aeroportuale e tale traduzione risultava dal verbale sottoscritto dal condannato, che non aveva sollevato rilievi. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fondamento normativo per il ricorso per declaratoria di non esecutività della sentenza e nullità dell'ordine di esecuzione; norma richiamata quale procedimento esperito dal ricorrente
Riferita al diritto alla traduzione di atti processuali per lo straniero alloglotta; il ricorrente invocava qui la necessità della traduzione scritta, mentre la Corte ha ritenuto che la traduzione orale effettiva e documentata possa essere sufficiente
Evidenziato che quando all'ordine di esecuzione si connette un decreto di sospensione, la mancata traduzione può impedire l'esercizio di facoltà rilevanti (es. richiesta di misure alternative) prima della carcerazione, con possibile pregiudizio irreversibile
Norma che disciplina l'assorbimento delle spese e la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La mancata traduzione in lingua nota allo straniero di un ordine di esecuzione rende l'atto nullo e obbliga al rinnovo dell'atto secondo il modello legale, ma non determina automaticamente la liberazione se la detenzione trova autonomo titolo nella condanna passata in giudicato
- Se dall'ordine di esecuzione dipendono diritti o facoltà da esercitarsi prima della carcerazione (ad es. istanze per misure alternative ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p.), la mancata traduzione può pregiudicare irrimediabilmente tali diritti; in tali casi l'invalidità dell'ordine può avere effetti concreti sul regime esecutivo
- La traduzione orale può essere sufficiente quando sia effettiva, documentata negli atti e non contestata dal destinatario; non sempre è richiesta la traduzione scritta a pena di nullità assoluta
- Il destinatario straniero deve, quando possibile, sollevare tempestivamente rilievi relativi alla incomprensione della notifica; l'assenza di contestazione formale al momento della notifica rafforza la valutazione di sufficienza della traduzione orale
- In situazioni simili conviene documentare sempre la modalità di traduzione (verbali, firme, presenza di interprete) e, se si vuole preservare il diritto di difesa, richiedere per tempo la traduzione scritta o il rinnovo dell'atto se la traduzione non è efficace
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