Cassazione Penale, Sentenza n. 16451/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale: il Tribunale non ha valutato che sull'imputato gravava, oltre all'obbligo previsto dall'art. 80 del d.lgs. 159/2011, l'autonomo obbligo decennale di comunicazione previsto dall'art. 30 della legge 646/1982. Tale omissione di comunicazione, nei due diversi anni contestati (1/2/2020 e 1/2/2021), integra reati distinti ai sensi della giurisprudenza richiamata, e la motivazione del Tribunale si è limitata a considerare solo gli obblighi di cui all'art. 80, non spiegando perché l'art. 30 non sarebbe applicabile al caso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'art. 30 della legge 646/1982 si applica ai soggetti condannati con sentenza definitiva per le ipotesi previste dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e costituisce un obbligo autonomo rispetto a quello dell'art. 80 del d.lgs. 159/2011. Il Tribunale di Foggia non ha motivato se e perché l'obbligo decennale di comunicazione previsto dall'art. 30 gravasse su Scanzano, essendosi limitato a richiamare l'art. 80. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle assoluzioni relative ai capi a) e b) in relazione all'art. 30 della legge n. 646/1982 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30
Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione
L'art. 30 impone un obbligo di comunicazione autonomo e decennale per i soggetti indicati (condannati per le fattispecie richiamate o già sottoposti a misure di prevenzione definitive); tale obbligo comprende sia la comunicazione entro 30 giorni per variazioni "sopra soglia" sia la comunicazione annuale entro il 31 gennaio per la variazione complessiva, ed entrambe le omissioni possono costituire reati distinti
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 80
Norma volta a imporre obblighi di comunicazione ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Nel caso concreto il Tribunale ha motivato richiamando solo questa norma, ma la Corte ha ritenuto che non esaurisce l'analisi quando la contestazione riguarda l'art. 30 della legge 646/1982
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Individua le fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 30 della legge 646/1982: soggetti condannati per taluni reati che comportano l'obbligo di comunicazione decennale
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Violazione invocata quale motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (ricorso per cassazione per mancata o errata applicazione del diritto)
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024, Rv. 286253)
Principio secondo cui l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 (comunicazione entro 30 giorni) e quello annuale (entro il 31 gennaio) costituiscono adempimenti distinti; l'omissione di entrambi nello stesso anno può integrare più reati
Massime di principio
- L'art. 30 della legge 646/1982 crea un obbligo autonomo e decennale di comunicazione per categorie specifiche di soggetti (condannati per taluni reati o già sottoposti a misure di prevenzione definitive); questo obbligo va valutato separatamente dall'art. 80 del d.lgs. 159/2011
- La comunicazione entro 30 giorni per variazioni "sopra soglia" e la comunicazione annuale entro il 31 gennaio sono adempimenti distinti: omissioni successive o concomitanti possono integrare reati autonomi
- Il giudice deve esprimere motivazione specifica sull'applicabilità dell'art. 30 al singolo imputato (ossia verificare se il soggetto rientra nelle categorie previste dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p.): l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto è motivo di annullamento
- In caso di assoluzione che non affronti esplicitamente la rilevanza dell'art. 30, il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale (art. 606, co.1, lett. b c.p.p.) e ottenere l'annullamento con rinvio
- In fase difensiva è strategico documentare sia l'assenza della condizione soggettiva che impone l'obbligo di cui all'art. 30, sia l'eventuale avvenuta assoluzione o escussione della misura che ne consentirebbe la cessazione
- In sede di nuovo giudizio la Corte d'appello dovrà valutare puntualmente se gli elementi probatori comprovino l'effettiva sussistenza dell'obbligo decennale di comunicazione e, in caso di violazione accertata, irrogare le conseguenti sanzioni per ciascun adempimento omesso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16432/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16433/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16442/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →