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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19536/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (farmacia)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una farmacia nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di forniture di farmaci erogati nei mesi da marzo ad agosto 2011, al netto degli acconti già versati. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione deducendo di avere già effettuato pagamenti anteriori al ricorso monitorio e di aver correttamente imputato tali pagamenti, nei mandati e nei bonifici, ai debiti che intendeva estinguere ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. In appello, la farmacia ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto tra farmacie e servizio sanitario sia unico e continuativo, con conseguente inapplicabilità dell'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. e operatività del criterio dell'art. 1194, comma 2, c.c., per cui i pagamenti non potevano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore. Ha inoltre valorizzato la mancata contestazione, da parte dell'azienda sanitaria, dei prospetti contabili e dell'ammontare complessivo del debito. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., sostenendo che i crediti delle diverse mensilità fossero autonomi e distinti, perché fondati su prestazioni diverse mese per mese, e quindi soggetti all'imputazione del pagamento da parte del debitore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., lamentando che il credito della farmacia fosse stato ritenuto provato ed esigibile senza idoneo supporto probatorio. La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che le prestazioni rese continuativamente dalla farmacia nell'ambito della convenzione farmaceutica e della concessione rilascita in attuazione dell'accordo collettivo trasfuso nel d.P.R. n. 371/1998 integrano un unico rapporto obbligatorio di durata; pertanto i singoli pagamenti dell'ASL sono adempimenti parziali dello stesso rapporto e non possono essere imputati al capitale senza consenso del creditore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sulla mancata contestazione dei conteggi prodotti dalla farmacia e della documentazione richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che i pagamenti effettuati dall'ASL potessero essere liberamente imputati ai sensi dell'art. 1193 c.c. perché, nel rapporto farmaceutico convenzionato con il servizio sanitario, le varie prestazioni mensili sono espressione di un unico rapporto obbligatorio di durata; di conseguenza opera l'art. 1194, comma 2, c.c. e non è consentita l'imputazione al capitale senza consenso del creditore. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di specificità e perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, trascurando il rilievo decisivo della Corte d'appello sulla mancata contestazione dei conteggi e della documentazione contabile della farmacia. Non sono state liquidate spese, poiché la farmacia non si è costituita in cassazione. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    l'imputazione del pagamento da parte del debitore è ammessa solo in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti; non si applica quando i debiti derivano da un unico rapporto obbligatorio di durata.

  • art. 1194 c.c.

    nei pagamenti parziali relativi a un unico rapporto obbligatorio, il debitore non può imputare il pagamento al capitale senza il consenso del creditore.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo di ricorso che contesta la prova del credito deve essere specifico e confrontarsi con le risultanze e con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

  • d.P.R. n. 371/1998

    le disposizioni sull'accordo collettivo farmaceutico confermano la natura unitaria e continuativa del rapporto tra farmacia e servizio sanitario, disciplinando acconti, rendicontazione periodica e rettifiche contabili.

Massime di principio

  • La disciplina dell'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. opera solo quando tra le stesse parti esistano più rapporti obbligatori distinti; se invece i debiti derivano da un unico rapporto continuativo, il debitore non può scegliere liberamente a quale debito imputare il pagamento.
  • Nel rapporto farmaceutico convenzionato con il servizio sanitario, le singole forniture mensili e i relativi rimborsi costituiscono adempimenti parziali di un unico rapporto di durata, sicché i pagamenti eseguiti dall'ente non possono essere imputati al capitale senza il consenso della farmacia.
  • Il motivo di ricorso che deduce difetto di prova del credito è inammissibile se non indica in modo specifico quali contestazioni siano state formulate e quali risultanze probatorie sarebbero state trascurate dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura non si confronta con le ragioni decisive poste dalla sentenza impugnata, come la mancata contestazione dei conteggi o della documentazione contabile prodotta dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneProve
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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