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Ordinanza

Ordinanza n. 5595/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Bando di concorso di cui al prot.n.187311/2025 di cui all'avviso del 18/4/25 pubblicato sul Sito INPA in data 22/04/25, con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate ha indetto, per le sedi di ROMA e di MILANO, la “selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico - tributario, per l'attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale”, nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento nonche' per l'accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti all'annullamento del bando di concorso sopra indicato al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito di uffici centrali Lazio e della Lombardia inerenti alla selezione di 3.970 funzionari “trib” con la conseguente condanna dell'amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti (a Roma e a Milano) individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - Per quanto di ragione, dell’avviso del 27/11/25 e dell’allegato elenco nominativo dei vincitori della procedura nonché della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) – oltre all’atto di approvazione -, pubblicati sul sito dell’Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, in merito alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale”, di cui al Bando di concorso n.187311/2025 pubblicato in INPA lo scorso 22/04/25; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202507145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di 350 funzionari giuridico-tributari e, con motivi aggiunti, graduatoria finale e relativo atto di approvazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando con cui l'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura concorsuale per 350 posti destinati alle sedi di Roma e Milano, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento dell'interesse allo scorrimento di graduatorie regionali di merito già formate nell'ambito di una precedente selezione per funzionari. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro l'avviso, l'elenco dei vincitori, la graduatoria finale e il relativo atto di approvazione sopravvenuti nel corso del giudizio. Il testo dell'ordinanza non esamina nel merito le doglianze né i profili processuali prospettati, riservandone la valutazione alla sede di merito.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sui profili di rito e sul merito delle censure, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, inclusi vincitori e idonei, in quanto potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle domande. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 27, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata. L'avviso dovrà contenere gli elementi identificativi del giudizio e degli atti impugnati, i nominativi dei ricorrenti e dell'amministrazione, l'indicazione dei controinteressati e il testo integrale degli atti processuali e dell'ordinanza. L'Agenzia dovrà predisporre un collegamento informatico denominato "Atti di notifica", rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a una successiva istanza dei ricorrenti, successiva all'integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda; nel caso concreto l'ordine riguarda tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e idonei.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal TAR.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini fissati per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria concorsuale e il suo eventuale accoglimento può pregiudicare la posizione dei soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e idonei interessati.
  • L'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con accessibilità integrale agli atti processuali e al provvedimento autorizzativo.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione di mantenere disponibili online gli atti pubblicati per pubblici proclami e di rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, così da assicurare conoscibilità e prova dell'adempimento notificatorio.
  • I termini assegnati per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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