Cassazione Penale, Ordinanza n. 37138/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di due imputati, già condannati in primo grado e in appello per avere, in concorso, presentato una denuncia di sinistro stradale in realtà mai avvenuto al fine di conseguire indebitamente un indennizzo assicurativo. Il difensore ha dedotto un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al rigetto del motivo di appello con cui si sosteneva che uno degli imputati non fosse mai stato identificato e che, comunque, la sentenza dovesse essere annullata nei confronti di entrambi. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie e a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso presentato nell'interesse di uno degli imputati. Ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
Il concorso di persone è stato ritenuto configurabile nella presentazione fraudolenta di una denuncia di sinistro inesistente finalizzata a ottenere indebitamente l'indennizzo assicurativo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
I motivi di ricorso formalmente prospettati come violazione di legge e vizio di motivazione sono stati ritenuti, in realtà, diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, dunque estranei al sindacato di legittimità.
Nel procedimento in camera di consiglio regolato da tali norme, la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di attività difensiva della parte civile, anche alla rifusione delle spese in suo favore.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una doglianza di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di apprezzamento delle risultanze processuali già vagliate dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
- La denuncia di un sinistro inesistente finalizzata a conseguire l'indennizzo assicurativo integra il fatto di falso o fraudolento indicato dall'art. 642 c.p., e la responsabilità può essere affermata anche in concorso tra più persone.
- La genericità del motivo di ricorso, quando non consenta di cogliere un effettivo e specifico attacco alla motivazione della sentenza impugnata, ne determina l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, se la parte civile ha svolto attività difensiva, la rifusione delle spese del grado in suo favore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →