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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23229/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.) confermata dalla Corte d'appello di Brescia. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla sussistenza della truffa contrattuale, contestando che gli elementi ritenuti probatori (uso di assegno privo di fondi accompagnato da presunte rassicurazioni e invito alla compilazione dell'assegno) fossero effettivamente presenti nei fatti; (2) violazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena; (3) violazione in relazione all'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'assegno privo di copertura, da solo, non integra la truffa contrattuale se non è accompagnato da un comportamento malizioso e da circostanze idonee a creare un ragionevole affidamento nella vittima. Ha constatato che gli elementi indicati dalla Corte d'appello non costituiscono il quid pluris richiesto. Pur non potendo riesaminare i fatti, la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso l'8/5/2013; termine massimo di prescrizione maturato il 18/11/2020 in assenza di cause di sospensione) e, per questo motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato; le restanti censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa contrattuale richiede, oltre alla consegna di assegni privi di copertura, un quid pluris: un comportamento malizioso e fatti/circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento del titolo. Nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello non è risultata idonea a dimostrare tale quid pluris.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso contestava il diniego di tali circostanze, ma la questione è stata assorbita dalla decisione sulla prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena. Il ricorrente censurava la misura della pena; la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'annullamento per prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    La specifica interpretazione relativa all'art. 99 non è desumibile in modo chiaro dal testo della sentenza impugnata e dalla motivazione della Cassazione; pertanto la Corte non si è pronunciata sul merito di tale censure per effetto della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda i termini di prescrizione. La Corte ha applicato i criteri di calcolo dei termini di prescrizione in combinazione con l'art. 161 c.p. per stabilire la maturazione del termine estintivo.

  • art. 161 cod. pen.

    Riguarda il computo del termine di prescrizione per i reati. Applicato nel caso per determinare che il termine massimo si era estinto il 18/11/2020 in assenza di sospensioni.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale il pagamento con assegni privi di copertura non è di per sé sufficiente: è necessario dimostrare un comportamento malizioso dell'agente e circostanze che abbiano indotto nella vittima un ragionevole affidamento sul pagamento.
  • Le corti di merito devono motivare con riferimento al contesto complessivo e non con estrapolazioni o espressioni isolate quando asseriscono l'esistenza del quid pluris richiesto per la truffa contrattuale.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti in punto di merito, ma può censurare la motivazione e, se ricorre causa estintiva (es. prescrizione), annullare senza rinvio.
  • In casi di reato commesso molti anni prima, verificare sempre il calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale esistenza di cause di sospensione/interruzione che possano fermare il decorso.
  • Se il reato è estinto per prescrizione, le questioni relative a circostanze attenuanti, determinazione della pena o altri profili sostanziali possono rimanere assorbite e non esaminate nel merito.

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