Cassazione Civile, Ordinanza n. 21231/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente del comparto scuola volta ad ottenere dal Ministero le differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati nel periodo pre-ruolo, sostenendo che il servizio svolto a termine dovesse essere valorizzato con la stessa progressione economica riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica. La Corte d'appello aveva accolto la domanda solo nei limiti della prescrizione decennale, qualificando il diritto come risarcitorio da violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CEE. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, sostenendo che il credito doveva essere qualificato come retributivo e quindi soggetto a prescrizione quinquennale, non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la pretesa del dipendente a tempo determinato che invochi il principio di non discriminazione per ottenere il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato abbia natura di credito retributivo e sia soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, nn. 4 e 5 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione risarcitoria del credito; la Corte non lo reputa norma di riferimento per la pretesa azionata.
il credito rivendicato dal lavoratore a termine per il medesimo trattamento economico del personale stabile soggiace alla prescrizione quinquennale.
art. 4, comma 43, L. n. 183/2011
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte aderisce alla qualificazione retributiva della domanda e non alla sua natura risarcitoria.
art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CEE
il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego fonda la pretesa del lavoratore, ma non muta la natura retributiva del credito azionato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore a tempo determinato che chieda il medesimo trattamento economico riconosciuto al personale a tempo indeterminato per effetto del principio di non discriminazione integra un credito retributivo, non un'azione risarcitoria.
- A tali crediti si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., che decorre, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale cessazione.
- La violazione del principio di non discriminazione nei contratti a termine, quando fatta valere per ottenere differenze stipendiali, incide sul contenuto del rapporto e non trasforma automaticamente la pretesa in risarcimento del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →