Cassazione Penale, Ordinanza n. 33494/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2025, deducendo un unico motivo articolato nella violazione di legge con riferimento all'art. 361 c.p.p. e nel vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La censura riguardava, in particolare, la mancata acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza installato presso l'ufficio postale nel quale era stato posto all'incasso l'assegno bancario. Secondo la difesa, l'acquisizione dei filmati sarebbe stata necessaria per affermare la responsabilità dell'imputato. La Corte di appello aveva invece fondato il giudizio di colpevolezza su altri elementi probatori e aveva ritenuto irrilevante la mancata acquisizione delle registrazioni, poiché i filmati erano stati cancellati. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con tale motivazione e riproponeva pedissequamente l'argomento già disatteso dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse individuato con precisione gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità per la consapevole ricezione di un assegno bancario di provenienza delittuosa e che la difesa non avesse contestato specificamente tale apparato argomentativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della censura né l'interpretazione della norma.
Massime di principio
- È manifestamente infondato e inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata acquisizione di una prova senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale abbia specificamente indicato gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità e abbia spiegato l'irrilevanza della prova non acquisita.
- La mera reiterazione in cassazione dell'assunto difensivo già disatteso dal giudice di appello, senza una critica puntuale all'apparato argomentativo della decisione impugnata, non integra una valida censura di legittimità.
- La mancata acquisizione di filmati di videosorveglianza non impone, di per sé, l'esclusione della responsabilità quando il giudizio di colpevolezza sia fondato su altri elementi probatori specificamente individuati e i filmati risultino cancellati.
Come è indicizzato
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