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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10216/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e della valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello, sostenendo implicitamente che la condotta fosse di offensività tenue. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; lo ha inoltre giudicato manifestamente infondato, evidenziando che la Corte territoriale aveva escluso l'art. 131-bis con motivazione congrua, valorizzando le modalità violente dell'azione e la sua finalizzazione a ulteriori richieste di denaro di natura estorsiva ai danni dei genitori.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione del giudice di merito valorizzi modalità violente della condotta e la sua finalizzazione a richieste estorsive di denaro, purché il relativo apprezzamento sia congruo e non illogico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla particolare tenuità del fatto in una richiesta di nuovo esame del merito, se la doglianza si risolve nella contestazione della valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito.
  • L'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è immune da censura quando il giudice di merito dia motivazione ampia, coerente e non illogica, fondata su elementi concreti quali le modalità violente dell'azione e la sua inserzione in una condotta di tipo estorsivo.
  • La manifesta infondatezza del motivo può concorrere con l'inammissibilità quando la censura sia diretta contro una valutazione di fatto già correttamente effettuata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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