Ordinanza n. 1603/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di diniego dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso in data 28/08/2025 e notificato in pari data; - del provvedimento di revoca del nulla osta al visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso in data 25/08/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, secondo l'orientamento richiamato, della legittimazione del potenziale datore di lavoro a impugnare il diniego del visto e dell'interesse a contestare autonomamente la revoca del nulla osta quando il diniego del visto sia divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione da parte del lavoratore straniero legittimato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato il 28 agosto 2025 e la revoca del nulla osta al visto disposta il 25 agosto 2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna. Il TAR ha ritenuto dirimente, in sede cautelare, la questione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere del potenziale datore di lavoro: secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, il datore di lavoro non è legittimato a impugnare il diniego del visto adottato nei confronti del lavoratore straniero e, qualora tale diniego divenga inoppugnabile per mancata impugnazione da parte del soggetto legittimato, il datore di lavoro non ha neppure interesse a ottenere l'annullamento della revoca del nulla osta.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che nel caso concreto è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il potenziale datore di lavoro non è legittimato a impugnare il diniego del visto di ingresso adottato nei confronti del lavoratore straniero.
- Quando il diniego del visto di ingresso diviene inoppugnabile per mancata impugnazione da parte del lavoratore straniero legittimato, il potenziale datore di lavoro non ha interesse a ottenere l'annullamento della revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
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