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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11728/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per il reato contestato (art. 392 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che ella avesse abbandonato il fondo e che i coniugi Lenzo-Lionello ne fossero divenuti possessori, senza adeguata prova. La difesa sosteneva che, in quanto proprietaria, la ricorrente aveva diritto a non coltivare il terreno e che la sua azione fosse volta a impedire un atto di spoglio; inoltre chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente: non ha spiegato su quali elementi si fondasse il riconoscimento del possesso tutelabile dei coniugi Lenzo-Lionello né se l'intervento della ricorrente avvenne in immediata reazione a un atto di spoglio (condizione necessaria per configurare la causa di giustificazione per reintegrazione immediata del possesso). Il secondo motivo (tenuità) è stato ritenuto assorbito e non esaminato.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma contestata nella condanna: la vicenda è stata valutata alla luce del reato previsto da tale articolo, ma la Cassazione ha annullato per carenze motivazionali senza approfondire la qualificazione definitiva del fatto alla luce della norma.

  • Cass. Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010 (Costanzo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'autoreintegrazione nel possesso giustifica l'uso di forza sulle cose solo se è impossibile ricorrere al giudice e sussiste la necessità impellente di ripristinare il possesso per evitare il consolidamento della nuova situazione.

  • Cass. Sez. 6, n. 2548 dell'08/01/2010 (Giommetti)

    Principio analogo: la causa speciale di giustificazione per reintegrazione del possesso richiede l'immediatezza dell'azione reattiva e l'impossibilità di ricorso all'autorità giudiziaria.

  • Cass. Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020 (Martinucci)

    Richiama il requisito dell'immediatezza della reazione rispetto all'atto di spoglio per escludere il delitto quando si agisca a tutela del possesso.

Massime di principio

  • La proprietà non esclude automaticamente che terzi possano aver acquisito un possesso tutelabile: è necessario valutare elementi probatori che dimostrino il possesso continuativo, pubblico, pacifico ed esclusivo da parte del presunto possessore.
  • L'autotutela (reintegrazione diretta del possesso) può giustificare interventi anche violenti solo se è impossibile il ricorso al giudice e sussiste un'urgenza reale di evitare il consolidamento della nuova situazione; l'azione deve essere immediata e proporzionata.
  • Se la sentenza non chiarisce i presupposti fattuali essenziali (chi aveva il possesso, come e quando si è verificato lo spoglio, e l'immediatezza della reazione), la Cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia per un nuovo esame.
  • In dispute su terre o coltivazioni, è fondamentale documentare lo stato del fondo (prove di abbandono o di possesso dei terzi: testimonianze, foto, atti amministrativi) perché la valutazione del comportamento come legittima difesa del possesso o come illecito dipende dalla prova dei fatti.
  • Prima di ricorrere a misure di autotutela è preferibile tentare rimedi giudiziari o amministrativi; se si interviene direttamente, è importante che l'azione sia tempestiva, proporzionata e ben documentata per poter eventualmente fondare una causa di giustificazione.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto va comunque sostenuta con elementi concreti sulla limitata offensività e rilevanza dell'azione, ma in presenza di carenze motivazionali il giudice di legittimità può limitarsi ad annullare e rinviare.

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