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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25662/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione: secondo la difesa, la mancata presentazione dell'imputato presso l'ufficio della Questura sarebbe dipesa da ragioni di salute, in particolare dall'assunzione di un farmaco che ne avrebbe impedito la comparizione. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, generica e di contenuto fattuale, e che la giustificazione sanitaria era rimasta priva di riscontro documentale, nonostante l'impegno difensivo a produrlo, mai adempiuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito fosse logica e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità, avendo correttamente escluso che la dedotta impossibilità di presentarsi in Questura fosse provata da documentazione medica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso e in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, soprattutto quando le doglianze sono generiche e si risolvono in una contestazione di fatto.
  • La valutazione di attendibilità e riscontro documentale della giustificazione addotta dall'imputato è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • La deduzione di un impedimento fisico o sanitario alla presentazione a un ufficio pubblico deve essere supportata da idonea documentazione; in mancanza, la relativa giustificazione può essere legittimamente disattesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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