Cassazione Civile, Ordinanza n. 36381/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto davanti al tribunale la società per ottenere la liquidazione del compenso per l'attività di difesa prestata in un giudizio promosso contro un comune. La società si era costituita resistendo e aveva eccepito, tra l'altro, la prescrizione del credito professionale. Il tribunale, pur riconoscendo la propria competenza e ritenendo congruo il compenso richiesto in relazione all'attività svolta, aveva accolto la domanda di pagamento senza affrontare espressamente l'eccezione di prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'eccezione di prescrizione risultava effettivamente proposta e che il tribunale, nel liquidare il compenso, non aveva compiuto alcuna statuizione, neppure implicita, sul decorso o meno della prescrizione. La mera accoglienza della domanda non è stata ritenuta sufficiente a integrare una decisione implicita sull'eccezione, perché mancavano affermazioni incompatibili con il suo accoglimento. L'ordinanza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al tribunale in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente sollevate; l'omessa decisione sull'eccezione di prescrizione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se non emerge una pronuncia implicita desumibile dall'impianto argomentativo della decisione.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta, come quella di prescrizione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della decisione.
- La pronuncia implicita su una domanda o eccezione non può desumersi dal solo accoglimento della domanda principale, ma richiede una motivazione che contenga affermazioni logicamente incompatibili con l'accoglimento dell'eccezione non decisa.
- Per escludere il vizio di omessa pronuncia, la decisione deve consentire di ricavare con certezza, dal complessivo impianto argomentativo, l'avvenuto rigetto implicito dell'eccezione; in difetto, la statuizione è viziata.
Come è indicizzato
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