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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22888/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2345/2017 che aveva dichiarato inammissibili alcuni motivi d'appello proposti da Mugnaini Sestilio. I rilievi principali riguardavano: (1) la mancata valorizzazione della censura sulla presunta non attualità della stima dell'Azienda Agricola "Le Masse" (l'esperto avrebbe applicato un abbattimento del 40% per la presenza di un contratto di affitto, ma tale abbattimento sarebbe venuto meno con l'avvicinarsi della scadenza del contratto); (2) la decisione del Tribunale di procedere ad attribuzione diretta dei lotti invece che per sorteggio, nonostante per i figli risultassero quote omogenee dopo la liquidazione della quota del coniuge, con conseguente violazione delle regole sul criterio di assegnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione art.342 e art.132 c.p.c. quanto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello sulla stima dell'Azienda) e, nei limiti esposti, anche il secondo motivo relativo al criterio di attribuzione (sorteggio). Ha ricostruito che il Tribunale aveva dato motivazione apodittica e generica sull'irrilevanza della rivalutazione del cespite senza verifiche concrete sulla omogeneità dei beni e dei canoni; inoltre ha chiarito che la presenza della maggiore quota del coniuge non era dirimente rispetto al diritto dei figli ad ottenere l'assegnazione tramite sorteggio se tra loro le quote erano uguali. Pertanto la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'atto di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)

    testo citato nel provvedimento per le conclusioni del P.M.

    indica la facoltà del P.M. di formulare conclusioni scritte in sede di Cassazione; qui il P.M. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta poi non accolta dalla Corte.

  • art. 342 c.p.c.

    richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione in appello; la Corte ha ricordato che la specificità può consistere nella riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado se ciò consente una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    si riferisce ai poteri del giudice di impugnazione in ordine alla decisione impugnata; la Corte ha valutato la correttezza procedimentale e motivazionale del provvedimento impugnato alla luce di questo principio.

  • art. 366 c.p.c.

    richiama gli oneri di specificazione e i limiti dell'esposizione dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto rispettati gli oneri quando il motivo d'appello riproponeva le stesse ragioni del primo grado in modo comprensibile.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di appello ex art.342 c.p.c. può essere soddisfatta anche riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado, purché la censura consenta una critica chiara e specifica della motivazione del giudice di merito.
  • Se il giudice di primo grado adotta una motivazione generica o apodittica che respinge le eccezioni di una parte senza adeguato riscontro probatorio o verifica concreta, l'appellante può riproporre quelle ragioni in appello e ottenere l'esame del vizio da parte del giudice superiore; la Cassazione può esercitare il potere di diretto esame degli atti in caso di denuncia di error in procedendo.
  • In materia di stima di cespiti gravati da contratti di affitto, la valutazione dell'attualità di una riduzione di valore deve fondarsi su elementi concreti relativi a ciascun bene (durata residua dei contratti, misura dei canoni, destinazione del bene); non è sufficiente un'assunzione generale di omogeneità fra i beni senza riscontri.
  • Quando la divisione ereditaria è con conguagli, anche un mutamento uniforme di valore fra i beni può incidere sui conguagli: pertanto la competenza valutativa deve considerare l'effetto sui conguagli e non solo la teoria di una variazione uniforme irrelevante.
  • L'assegnazione per sorteggio è il criterio ordinario quando fra alcuni condividenti sussistono quote di ugual valore; la presenza di partecipanti con quote diseguali può giustificare attribuzioni dirette per le quote diseguali, ma non elimina automaticamente il diritto al sorteggio per le quote effettivamente uguali tra altri coeredi — la decisione deve valutare concretamente la configurazione delle quote dopo eventuali liquidazioni.

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