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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22525/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto delle istanze di revoca del sequestro preventivo dell'impresa 'Super Auto' (disposto nel provvedimento genetico in relazione al delitto indicato al capo L7), contestando la persistenza del vincolo cautelare. Le doglianze principali riguardavano: carenza e apparente tautologicità della motivazione del mantenimento del sequestro; mancanza di strumentalità tra il reato contestato e il patrimonio aziendale ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; omissione di risposta a deduzioni difensive (comprese sopravvenienze istruttorie, prova documentale e deduzioni sulla lecita provenienza delle somme); inutilizzabilità o inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per carenza di fonti di cognizione o contraddittorietà; affermazioni contraddittorie circa la presunta pertinenza dei beni al reato associativo; incostituzionalità o illegittimità della confisca per equivalente in relazione alla prescrizione del delitto di trasferimento fraudolento ascritto a Cichello; e contestazione dell'utilizzo della pronuncia di confisca di primo grado, non ancora definitiva, come titolo a giustificare la prosecuzione del sequestro preventivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame. La Corte ha precisato che la confisca disposta in primo grado, non essendo divenuta definitiva, non costituisce di per sé titolo legittimante la prosecuzione del sequestro preventivo: fino alla definitività della sentenza il bene resta indisponibile in quanto sottoposto a sequestro e non perché già irrevocabilmente confiscato. Pertanto il provvedimento di rigetto delle istanze di revoca, fondato unicamente sulle statuizioni del giudizio di merito, non ha adeguatamente considerato la distinta funzione e il diverso regime giuridico della misura cautelare; ne consegue l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, con assorbimento delle restanti censure.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Delitto per il quale era stato disposto il sequestro originario: la Corte prende atto che la richiesta cautelare era stata avanzata in relazione a questo capo, e rileva che la cessazione del periculum cautelare legata alla definizione o estinzione del reato va valutata separatamente dalla confisca di primo grado

  • art. 416-bis c.p. (comma settimo)

    Norma che consente la confisca dei beni in relazione alla partecipazione ad associazione mafiosa; la sentenza di primo grado ha disposto la confisca sulla base di condanna per 416-bis, ma la Corte sottolinea che la confisca non definitiva non può sostituire il giudizio cautelare ex art. 321 c.p.p.

  • art. 321 c.p.p.

    Regola il sequestro preventivo e le sue giustificazioni (strumentalità del bene rispetto al reato, periculum in mora): la Corte richiama la necessità che il provvedimento cautelare motivi specificamente la persistenza dei presupposti e risponda alle deduzioni difensive

  • art. 240 c.p. e art. 240-bis c.p.

    Norme collegate alla confisca obbligatoria o facoltativa per i reati previsti; la decisione di primo grado ha richiamato tali disposizioni per disporre la confisca dell'azienda, ma la Corte precisa che tale statuizione non riverbera automaticamente sul regime del sequestro fino a definitività

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma menzionata dai ricorrenti in relazione alla novellazione temporale dei fatti; la Corte non si pronuncia in dettaglio sul profilo ma la contestazione è stata portata tra le censure, restando assorbita dall'annullamento generale

Massime di principio

  • Un provvedimento di confisca emanato in primo grado, finché non è definitivo, non può essere considerato di per sé titolo che legittimi la prosecuzione di un sequestro preventivo: il vincolo cautelare conserva la sua autonomia e va motivato ex art. 321 c.p.p.
  • Il giudice che decide sulla revoca del sequestro deve rispondere puntualmente alle deduzioni difensive, valutare la strumentalità del bene rispetto al reato e motivare la sussistenza del periculum in mora; motivazioni generiche o mero richiamo a statuizioni non definitive del processo di merito sono insufficienti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate, ma ogni decisione deve valutare attendibilità, fonti di conoscenza e coerentemente rispondere alle censure difensive che ne mettono in dubbio la credibilità.
  • Quando la misura cautelare è stata originariamente disposta con riferimento a uno specifico capo di imputazione, la sua continuazione va valutata in funzione di tale capo e di eventuali sopravvenienze processuali (es. prescrizione o estinzione), senza automatismi derivanti da altre statuizioni non definitive.
  • In caso di inadeguata motivazione del rigetto della revoca del sequestro la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio l'onere di esaminare compiutamente le questioni sollevate dalla difesa.

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