Cassazione Penale, Sentenza n. 13518/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/05/2023 che ha respinto la richiesta di permesso premio. Contestava la modalità di computo della pena a seguito dello scioglimento del cumulo: pur avendo interamente espia- to la pena relativa a un reato ostativo previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., chiedeva che fosse valutata l'impossibilità di collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (ai fini dell'art. 4-bis), in modo da non dover più computare la pena sul quel titolo ostativo e consentire il riconoscimento del permesso per altri reati ostativi ricompresi nell'art. 4-bis, comma 1-ter. Denuncia anche inosservanza dell'art. 30-ter Ord. pen. e carenza/manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di modificare la regola di computo della pena ex post e di ottenere un accertamento incidentale sull'impossibilità di collaborazione riferito al reato di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, dopo che la pena relativa a quel reato è stata integralmente espia- ta. La giurisprudenza prevalente impone che, nel cumulo di pene comprensivo di reati ostativi, la pena espiata sia computata prioritariamente sui reati ostativi; di conseguenza l'accertamento pregiudiziale richiesto dal ricorrente non è ammissibile e deve essere svolto, se del caso, nel contesto di una specifica istanza di concessione di beneficio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis, Ordinamento penitenziario
comma 1-bis e comma 1-ter
La sentenza conferma che, quando il cumulo comprende pene per reati ostativi, la pena espiata deve essere previamente computata a carico di tali reati; l'espiazione della pena per un reato ostativo 'di prima fascia' rende inammissibile un accertamento incidentale sulle condizioni che avrebbero consentito benefici in relazione a quel reato.
art. 30-ter, Ordinamento penitenziario
Il ricorrente invocava il principio del favor rei animatore di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che detta norma non legittima la riassegnazione ex post della pena espiata né l'accertamento incidentale richiesto per eludere la regola di computo stabilita dalla giurisprudenza.
art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
Richiamata dalla giurisprudenza come riferimento per l'accertamento dell'impossibilita di collaborazione; la Corte afferma che tale accertamento non puo essere richiesto in via autonoma ma deve essere svolto nell'ambito della valutazione di una specifica istanza di beneficio da parte del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- Se il cumulo di pene comprende condanne per reati ostativi, la pena espiata va computata prioritariamente sui reati ostativi: finche non sono espiate le pene relative agli ostativi, i benefici penitenziari restano preclusi.
- Una richiesta di accertamento incidentale sull'impossibilita di collaborazione o sull'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata è inammissibile se non è formulata nel contesto di una specifica istanza di concessione di un beneficio.
- L'espiazione integrale della pena relativa a un reato ostativo 'di prima fascia' impedisce di usare quel reato come oggetto di un accertamento pregiudiziale volto a ottenere benefici relativi ad altri reati.
- Le valutazioni circa la collaborazione e l'assoluta assenza di collegamenti con la criminalità organizzata devono essere svolte dal magistrato di sorveglianza nell'ambito della richiesta del beneficio e non in via autonoma.
- Il principio del favor rei non autorizza una riassegnazione retroattiva della pena espiata che contrasti con la regola consolidata dalla giurisprudenza sul computo delle pene nei cumuli contenenti reati ostativi.
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