Cassazione Penale, Sentenza n. 24899/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di gas aggravato dalla violenza sulle cose, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto il furto solo perché l'imputato fu trovato ad utilizzare la fornitura abusiva; 2) vizio di motivazione in ordine all'aggravante della violenza sulle cose, poiché dal contatore risultava che la colonna del gas era priva di contatore e quindi non sarebbe potuta intervenire alcuna manomissione di una chiusura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative di quelle già dedotte e respinte in appello e non sufficientemente specifiche. Ha inoltre affermato che chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e che la manomissione dell'impianto consistente nell'apertura di un varco per superare un contatore precedentemente chiuso configura violenza sulle cose anche senza danneggiamento, essendo sufficiente la trasformazione materiale che richieda ripristino. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137
Consente la requisitoria scritta e disciplina la possibilità di procedere senza discussione orale secondo la disciplina emergenziale richiamata; utilizzata per le conclusioni scritte del P.G. e delle parti
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, art. 16
art. 16, D.L. 30/12/2021, n.228
Proroga, quanto alla disciplina processuale emergenziale, delle disposizioni che consentono forme alternative di discussione; richiamato per confermare la procedura adottata
legge 18 dicembre 2020, n.176 (conversione D.L. n.137/2020)
Norma di conversione del decreto emergenziale, richiamata nel contesto delle disposizioni processuali applicate al procedimento
disposizioni attuative codice proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'esame dei motivi di ricorso ai limiti già indicati in sede di impugnazione, rilevante per la valutazione di ammissibilità del ricorso
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore)
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440
Principio secondo cui chi si avvale consapevolmente dell'allaccio abusivo realizzato da terzi risponde del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Romeo)
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042
Conferma che l'aggravante della violenza sulle cose si realizza anche in assenza di danneggiamento quando vi sia una trasformazione materiale dell'impianto che richieda ripristino
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour)
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
Richiamata a supporto del principio per cui i motivi reiterativi e non specifici sono inammissibili in cassazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono meramente reiterative di quanto già dedotto e respinto in sede di appello e non svolgono una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata
- L'uso consapevole di una fornitura abusiva collegata alla rete tramite un allaccio realizzato da terzi configura il reato di furto, anche se l'imputato non ha materialmente eseguito la manomissione
- L'aggravante della violenza sulle cose si realizza non solo quando vi sia un danneggiamento, ma anche quando si produca una trasformazione materiale dell'impianto (per esempio l'apertura di un varco per superare il contatore) che renda necessario un ripristino
- Per contestare l'esistenza dell'aggravante o la qualificazione della condotta è necessario fornire elementi probatori e argomentazioni specifiche e non limitarsi a obiezioni generiche sulla collocazione o accessibilità del contatore
- In caso di dichiarazione di inammissibilità gravata da colpa nel modo di proporre il ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
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