Cassazione Penale, Ordinanza n. 04060/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda più imputati che hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. Dai ricorsi emergevano doglianze diverse a seconda delle posizioni: alcuni ricorrenti lamentavano asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità; altri contestavano la corretta qualificazione giuridica delle condotte; altri ancora censuravano la determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti per la continuazione, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se investe questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece estranee al perimetro del controllo di legittimità le censure sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sulla pena nei termini dedotti dai ricorrenti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi perché proposti contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Richiama il principio per cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi concernenti la validità della formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo. Poiché le doglianze riguardavano invece motivazione sulla responsabilità, qualificazione dei fatti, trattamento sanzionatorio, aumenti per continuazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con procedura semplificata e non partecipata. Conseguentemente, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per contestazioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della sentenza all'accordo; non sono deducibili censure sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica o sulla pena nei limiti prospettati.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale e sulla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a contestare nel merito il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti o la determinazione della pena quando la decisione di merito sia stata definita con concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione dell'inammissibilità può avvenire con procedura semplificata e non partecipata quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.
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