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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23941/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di una espropriazione immobiliare promossa da una banca nei confronti del debitore, la procedura era proseguita su istanza di creditori intervenuti dopo la rinuncia del creditore procedente. Il giudice dell'esecuzione aveva poi dichiarato la chiusura anticipata del processo esecutivo, sulla base di un presupposto rivelatosi erroneo, e successivamente, su istanza del debitore, aveva ordinato l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento. La società creditrice intervenuta aveva proposto una prima opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di chiusura anticipata, ancora pendente nel merito; quindi aveva proposto una seconda opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento che disponeva la cancellazione. Il tribunale ha rigettato tale seconda opposizione ritenendo, in sostanza, legittima la cancellazione in conseguenza della chiusura anticipata della procedura. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in attesa della definizione della questione pregiudiziale già sub iudice nel parallelo giudizio di merito; 2) vizio motivazionale per omesso esame della medesima pendenza; 3) violazione dell'art. 624, comma 3, c.p.c. per avere il tribunale ignorato che la questione era ancora pendente e quindi non poteva giustificare l'ordine di cancellazione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché basata su rationes tratte da un precedente provvedimento cautelare relativo a una diversa opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto assorbita la maggior parte delle censure dalla decisiva nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, poiché il tribunale non aveva esaminato l'effettivo oggetto della seconda opposizione agli atti esecutivi, limitandosi a richiamare argomentazioni riferite a una diversa e autonoma opposizione contro il provvedimento di chiusura anticipata. La Corte ha inoltre affermato il principio per cui la cancellazione della trascrizione del pignoramento, pur essendo conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione del processo esecutivo, può essere eseguita solo quando il provvedimento presupposto sia divenuto definitivo, per mancata impugnazione o per rigetto definitivo dell'opposizione o del reclamo. Poiché i fatti erano pacifici, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che disponeva la cancellazione immediata della trascrizione del pignoramento senza attendere la definitività del provvedimento di chiusura anticipata. Ha inoltre condannato il controricorrente alle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

  • art. 295 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per la sospensione necessaria in presenza di una questione pregiudiziale pendente in altro giudizio; la censura è stata ritenuta superata dalla nullità della motivazione e dalla decisione di merito.

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non potevano essere adottate determinazioni incompatibili con una questione ancora sub iudice relativa alla chiusura della procedura esecutiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza di merito è stata cassata per motivazione apparente, perché non affrontava l'oggetto effettivo dell'opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo all'omesso esame della pendenza della questione pregiudiziale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenuti pacifici i fatti e definita la questione di diritto, ha deciso la causa nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • In tema di esecuzione immobiliare, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, pur essendo conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione del processo esecutivo, non può essere eseguita utilmente prima che il provvedimento presupposto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per definitivo rigetto dell'impugnazione proposta.
  • È illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ordini l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento mentre sia ancora pendente l'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento che ha disposto la chiusura anticipata della procedura e che costituisce il presupposto della cancellazione.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice non esamina l'effettivo oggetto della domanda o dell'opposizione e si limita a richiamare argomentazioni riferite a un diverso provvedimento o a un diverso giudizio.
  • Se i fatti sono pacifici e la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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