Cassazione Penale, Ordinanza n. 05104/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che l'appello non era specifico perché non attaccava puntualmente le prove valorizzate in primo grado e proponeva censure generiche anche sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge in relazione all'art. 591 c.p.p., sostenendo che l'appello non dovesse essere ritenuto inammissibile. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava la responsabilità dell'imputato per la detenzione, nel proprio locale, di un tablet di provenienza delittuosa, rinvenuto all'esito di un controllo di polizia giudiziaria, senza una plausibile giustificazione del possesso. La Corte d'appello aveva ritenuto generico il gravame perché non confutava specificamente gli elementi probatori posti a base della condanna di primo grado e, quanto alla pena, chiedeva una più ampia prevalenza delle attenuanti generiche senza confrontarsi con una decisione che già le aveva riconosciute nella massima estensione in assenza di aggravanti contestate.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'appello è inammissibile quando i motivi non presentano il necessario grado di specificità, ossia non confutano in modo puntuale gli elementi di prova e le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata quando i motivi siano meramente assertivi o generici e non contengano una specifica confutazione delle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi di gravame richiede il confronto con gli elementi di prova e con le argomentazioni decisive della decisione di primo grado; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti priva di supporto argomentativo.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la doglianza sulla misura o sul bilanciamento delle circostanze deve misurarsi con la concreta statuizione già resa dal giudice di merito; è generica la censura che ignori il contenuto della decisione impugnata, specie se le attenuanti generiche sono già state concesse nella massima estensione.
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