Cassazione Penale, Sentenza n. 46257/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto con ordinanza del 30/06/2022 la revoca del sequestro probatorio (melassa di tabacco e materiali per la produzione). Poiché il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso per cassazione contro quella ordinanza e non era stato eseguito il dissequestro, Baldini chiese l'esecuzione dell'ordinanza di dissequestro. Il GIP, con ordinanza del 13/07/2022, rigettò la richiesta di dissequestro sostenendo di non poter eseguire l'ordinanza per effetto del ricorso per cassazione. Il difensore di Baldini impugnò tale rigetto con appello ex art. 322-bis c.p.p.; il Tribunale del riesame convertì l'appello in ricorso per cassazione e gli atti giunsero in Cassazione. La questione centrale è se la controversia riguardasse l'esecuzione dell'ordinanza di restituzione (competenza del giudice dell'esecuzione e rimedio dell'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.) o se fosse correttamente trattata con gli strumenti utilizzati dal difensore (appello cautelare/ricorso).
La decisione
La Corte ha ritenuto che la domanda del difensore riguardava l'esecuzione dell'ordinanza di revoca del sequestro e non la revoca del decreto di sequestro in sede cautelare; pertanto il provvedimento impugnato (il rigetto del GIP) è stato emesso da giudice funzionalmente non competente. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha qualificato l'appello cautelare come opposizione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, quale giudice dell'esecuzione, per decidere sulla restituzione dei beni derivante dalla revoca del sequestro probatorio.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione avverso il decreto di sequestro probatorio; nel caso ha consentito l'azione iniziale che ha portato alla revoca del sequestro con ordinanza del GIP
Norma sull'appello cautelare utilizzato dal difensore; la Corte ha rilevato che lo strumento era inidoneo rispetto alla questione sull'esecuzione dell'ordinanza di restituzione, tanto da richiedere la riconsiderazione/riclassificazione del rimedio
Stabilisce l'incidente di esecuzione come rimedio per controversie relative all'esecuzione di provvedimenti che dispongono restituzioni: la Corte ha confermato che l'unico rimedio esperibile contro l'ordine di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio è l'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 42978 del 29/09/2003, Rv. 226939 - 01)
Sez. 6, n. 42978 del 29/09/2003, Rv. 226939 - 01
Principio secondo cui l'incidente di esecuzione è l'unico rimedio esperibile contro i provvedimenti che dispongono restituzioni e che, se è stato utilizzato un mezzo di impugnazione diverso, non opera il principio della conservazione tra rimedi eterogenei
Massime di principio
- La richiesta di esecuzione di un provvedimento che dispone la restituzione di beni sottoposti a sequestro rientra nel processo esecutivo: il rimedio corretto è l'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p., non altri mezzi impugnatori ordinari.
- Il ricorso per cassazione o altri mezzi impugnatori avverso l'ordinanza di restituzione non sospendono automaticamente l'obbligo di esecuzione, e l'utilizzo di rimedi eterogenei non garantisce la conservazione della decisione impugnata.
- Il giudice che decide sull'esecuzione (giudice dell'esecuzione) è funzionalmente competente a pronunciarsi sulla restituzione dei beni: atti o ordinanze emessi da giudici diversi per questioni di esecuzione possono essere annullati per incompetenza funzionale.
- Se viene impiegato uno strumento processuale inidoneo, il giudice o l'organo competente può qualificare diversamente l'impugnazione e disporre il trasferimento degli atti al giudice competente per la decisione sostanziale.
- In presenza di un ricorso del Pubblico Ministero (es. ricorso per cassazione) contro l'ordinanza di restituzione, chi ha ottenuto la revoca del sequestro deve valutare tempestivamente l'incidente di esecuzione per ottenere l'effettiva restituzione dei beni, anziché limitarsi ad impugnazioni che concernono la fase cautelare.
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