Cassazione Penale, Sentenza n. 31912/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: il ricorrente, tramite difensore, deduce che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore percettivo ritenendo inidoneo il certificato medico trasmesso a comprovare il legittimo impedimento a comparire. La difesa sostiene che, essendo il ricorrente detenuto, la certificazione inviata dall'amministrazione penitenziaria fosse l'unico documento disponibile e che la Corte di appello avesse invece ritenuto la trasmissione del certificato come una implicita rinuncia a comparire; si censura quindi la diversa valutazione della Corte di cassazione
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: la censura è manifestamente infondata perché la Corte di cassazione ha esaminato il certificato e ha rilevato testualmente che in esso "non è dedotta la patologia né attestata l'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza", evidenziando l'assenza dei presupposti per ritenere legittimo l'impedimento. L'asserito "errore percettivo" è in realtà una valutazione di merito fondata su fatti correttamente percepiti e quindi non sindacabile con il ricorso per errore di fatto. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto diretto a correggere un errore percettivo; tuttavia è inammissibile quando l'errore denunciato ha natura valutativa o si innesta su un sostrato fattuale correttamente percepito
Consente che, in caso di ricorso manifestamente infondato e per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente sia condannato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 - Moroni; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 - Spadini; Corte Cost. 13/6/2000, n. 186)
Principio consolidato: il ricorso per errore di fatto è inammissibile quando l'errore denunciato sia valutativo e non un errore di percezione dei fatti; la Corte richiama tali precedenti per delimitare l'ambito di ammissibilità del rimedio
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere usato per chiedere una diversa valutazione delle risultanze di merito già correttamente percepite: è inammissibile se l'errore denunciato è di natura valutativa
- Un certificato medico è idoneo a comprovare un legittimo impedimento solo se descrive in modo chiaro la patologia e attesta l'assoluta impossibilità a comparire; una mera trasmissione del certificato non vale automaticamente come prova di impedimento
- La condizione di detenuto non rende automaticamente più probante un certificato trasmesso dall'amministrazione penitenziaria: conta il contenuto e la specificità della certificazione
- La Corte di cassazione valuta la correttezza formale e sostanziale degli atti e può dichiarare inammissibile il ricorso quando la critica si limiti a chiedere una rivalutazione dei fatti
- In caso di ricorso manifestamente infondato o presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Guidance pratica: prima di proporre un ricorso per errore di fatto verificare che l'errore sia realmente percettivo (es. documenti inequivocabili non considerati) e non una diversa valutazione delle stesse prove; curare il contenuto delle certificazioni (specifica patologia e impossibilità assoluta) e allegare eventuali documenti amministrativi a corredo se si è detenuti
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