Cassazione Penale, Ordinanza n. 01536/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 24/04/2025 di convalida del c.d. Daspo. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di violazione di motivazione per omessa considerazione della memoria difensiva depositata entro il termine di 48 ore previsto dalla legge, sostenendo che tale omissione integrasse violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, poiché ha rilevato che il ricorso era stato depositato tardivamente rispetto al termine di 15 giorni per l'impugnazione decorrente dalla notifica all'interessato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 15 giorni previsto dagli artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) c.p.p., calcolato dalla notifica avvenuta il 27/04/2025. In particolare, il termine era scaduto il 12/05/2025, mentre il ricorso risultava depositato il 27/06/2025. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento all'interessato.
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
È richiamato quale base normativa del termine di 15 giorni per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento soggetto al termine breve di impugnazione è inammissibile se proposto oltre il termine di legge decorrente dalla notificazione all'interessato.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se attengono a dedotte violazioni del diritto di difesa o del contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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