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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29186/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un episodio commesso ai danni di un'anziana persona offesa, nel quale l'indagato, secondo l'impostazione accusatoria richiamata dal pubblico ministero, si sarebbe avvicinato all'autovettura della vittima, si sarebbe posto tra la donna e la portiera impedendole di chiuderla e, successivamente, avrebbe riaperto la portiera dopo che la vittima era riuscita a richiuderla, consentendo così al complice di impossessarsi della borsa appoggiata sul sedile anteriore lato passeggero. Il Tribunale del riesame aveva riformato la custodia in carcere applicando l'obbligo quotidiano di presentazione alla p.g., previa riqualificazione del fatto da rapina a furto pluriaggravato. Il pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo un unico motivo: errata qualificazione giuridica del fatto, perché la condotta dell'indagato integrerebbe violenza o coazione sulla persona, idonea a concretare una rapina impropria, e non un mero furto. Ha inoltre contestato che il giudice del riesame avesse escluso la coercizione sulla vittima, trascurando che la stessa aveva subito un ostacolo alla propria libertà di movimento e aveva dichiarato di non avere neppure la forza di allontanare il soggetto che le limitava la libertà personale. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di rapina, la violenza può consistere anche in una coartazione della libertà psico-fisica o in un minimo di forza impeditiva, anche quando la condotta sia esercitata sulla cosa ma con messaggio minatorio verso la persona.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame perché carente e in parte apodittica nella valutazione della condotta dell'indagato, soprattutto quanto al profilo della violenza o forza impeditiva nei confronti della persona offesa. Ha ribadito i principi di legittimità secondo cui, ai fini della rapina, la violenza non richiede un costringimento fisico pieno, essendo sufficiente qualsiasi coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, anche un'azione violenta sulla cosa idonea a esprimere un messaggio minatorio o un minimo coefficiente di forza impeditiva. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    individua il giudice competente per il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata

  • rapina impropria

    richiamata come possibile corretta qualificazione giuridica del fatto, in alternativa al furto pluriaggravato

  • furto pluriaggravato

    qualificazione giuridica adottata dal Tribunale del riesame e contestata dal pubblico ministero

  • rapina

    il fatto è stato esaminato alla luce dei principi che definiscono l'elemento materiale della violenza nel reato

Massime di principio

  • In tema di rapina, la violenza non richiede necessariamente un costringimento fisico pieno: è sufficiente qualsiasi coartazione della libertà fisica o psichica della vittima, purché la condotta la induca contro la sua volontà a fare, tollerare o omettere qualcosa.
  • Ai fini della rapina, può integrare l'elemento materiale anche un'azione violenta diretta sulla cosa, se tale condotta sia idonea a comunicare un messaggio minatorio alla persona offesa e a limitarne la capacità di autodeterminazione.
  • È sufficiente, per la configurabilità della rapina, anche un minimo coefficiente di forza impeditiva, quando esso produca una coazione fisica, assoluta o relativa, sul soggetto passivo.
  • Nel giudizio cautelare, il pubblico ministero può dolersi non solo della qualificazione giuridica del fatto, ma anche dell'inadeguatezza della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari connesse al reato ritenuto più grave.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo non apodittico sulla sussistenza o meno della violenza o minaccia tipica della rapina, confrontandosi con la concreta dinamica del fatto e con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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