Cassazione Civile, Ordinanza n. 34111/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Nel rapporto di agenzia tra le parti, il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'agente un credito complessivo, accertato anche tramite CTU, comprendente varie voci (indennità sostitutiva del preavviso, differenze provvigionali, indennità suppletiva di clientela, FIRR e indennità ex art. 1751-bis c.c. per patto di non concorrenza), e lo aveva poi compensato con un controcredito della società per il prezzo di un macchinario acquistato dall'agente, già oggetto di decreto ingiuntivo. In appello, l'agente chiedeva un maggiore importo, mentre la società contestava la sussistenza della giusta causa del recesso immediato dell'agente. La Corte d'appello ha escluso la giusta causa, ritenendo reciproci inadempimenti delle parti, e ha quindi condannato l'agente a corrispondere alla società l'indennità sostitutiva del preavviso e a restituire quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione, l'agente ha dedotto: omesso/insufficiente esame di fatti decisivi sulla ricostruzione quantitativa e qualitativa dei rapporti; violazione dell'art. 2119 c.c. e delle norme sull'agenzia, sostenendo che la giusta causa dovesse essere valutata secondo i parametri propri del rapporto di agenzia; violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e dei criteri di determinazione delle provvigioni; omesso esame di risultanze documentali e CTU; omesso esame della richiesta di accertamento degli usi di settore per la provvigione; e vizi sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, sia perché coperti da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha reputato inammissibile anche la censura sulla giusta causa, osservando che la valutazione della gravità della condotta nel recesso per giusta causa nel contratto di agenzia è rimessa al giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata; ha inoltre giudicato infondato il motivo sulla interpretazione del contratto e sulla determinazione delle provvigioni, ribadendo che la denuncia di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e come, non potendo risolversi in una mera contrapposizione di letture; infine ha respinto la doglianza sulle spese, ritenendo che il regolamento adottato fosse coerente con la soccombenza sostanziale complessiva. Alla soccombenza del ricorrente ha fatto seguito la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'ordine sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma non consente di devolvere alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove.
La giusta causa di recesso è applicabile anche al contratto di agenzia; la valutazione della gravità della condotta spetta però al giudice di merito, con sindacato di legittimità limitato alla correttezza della motivazione e alla mancanza di errori di sussunzione.
Richiamato come norma integrativa della disciplina del rapporto di agenzia ai fini della valutazione della giusta causa e del regime di recesso.
Richiamato quale disposizione di base del contratto di agenzia nella doglianza sulla disciplina applicabile al rapporto.
Richiamato in relazione alla determinazione delle provvigioni nel rapporto di agenzia.
Richiamato in relazione agli obblighi della preponente nel rapporto di agenzia.
Direttiva CEE 85/653
Richiamata quale parametro eurounitario della disciplina dell'agenzia, in relazione sia alla giusta causa sia alle provvigioni.
Richiamato nel motivo sulla giusta causa, ma la Corte non ravvisa un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio.
La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede l'indicazione specifica delle regole interpretative asseritamente violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti decisivi già valutati nei due gradi di merito.
art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.
In caso di doppia conforme è ammesso il ricorso solo per i motivi diversi dal vizio di motivazione ex n. 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. è configurabile, ma la verifica della gravità dell'inadempimento va compiuta in concreto dal giudice di merito, tenendo conto dell'intensità del vincolo fiduciario proprio del rapporto, ed è sindacabile in cassazione solo per vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Quando ricorre la doppia conforme, la parte non può denunciare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi già scrutinati nei gradi di merito sulla base del medesimo impianto argomentativo.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede una critica specifica e puntuale: non basta contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese è limitato al rispetto del principio secondo cui non possono gravare sulla parte vittoriosa; la compensazione e la quantificazione restano affidate al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
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