Cassazione Civile, Ordinanza n. 34108/2025 del 25/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto commerciale iniziato nel 2001 e cessato nel 2012, che il ricorrente sosteneva essere un rapporto di agenzia. Egli chiedeva l’accertamento dell’esistenza dell’agenzia, il pagamento di compensi fissi e provvigioni maturati e non riscossi, l’indennità sostitutiva del preavviso per un asserito recesso per giusta causa, e l’indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c. In primo grado il Tribunale aveva invece qualificato il rapporto come procacciamento d’affari, negando la prova scritta del contratto di agenzia e riconoscendo solo una somma per compensi/provvigioni, oltre al netto degli acconti, rigettando le domande sull’indennità sostitutiva del preavviso e sull’indennità di fine mandato. La Corte d’appello aveva confermato integralmente. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 111 c.p.c. e 2560, 2562 c.c. per il rigetto della chiamata in causa di un terzo asseritamente subentrato nell’azienda, sostenendo che la successione sarebbe avvenuta nel corso del giudizio e non prima della domanda; (2) omessa pronuncia sul capo relativo alla liquidazione degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1284 c.c.; (3) violazione dell’art. 1742 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la natura di agenzia del rapporto, nonostante la lunga durata, la stabilità dell’incarico e la provvigione commisurata alle vendite, assumendo che l’attività svolta fosse in realtà gestoria e assimilabile a quella di direttore commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e comunque era infondato, poiché la successione societaria risultava anteriore all’introduzione del giudizio e quindi non ricorreva una successione nel corso del processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo completo e specifico il motivo di appello asseritamente non esaminato, né aveva indicato con precisione gli atti processuali rilevanti secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, ancora una volta, diretto a contestare la ricostruzione fattuale e la qualificazione del rapporto, attività riservate al giudice di merito; in ogni caso ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prova scritta del contratto di agenzia ex art. 1742 c.c. e aveva motivato congruamente sulla mancata riconducibilità delle prestazioni alle caratteristiche tipiche dell’agenzia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
presuppone la successione nel corso del processo; non consente di trasferire la domanda a soggetto diverso fuori dalle ipotesi previste dalla legge
richiamato dal ricorrente per sostenere l’irrilevanza dell’affitto d’azienda rispetto alla successione nei rapporti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata
richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo relativo al subentro aziendale
l’omessa pronuncia può essere dedotta solo trascrivendo e individuando specificamente il motivo o la domanda non esaminata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, con precisa collocazione processuale
il contratto di agenzia richiede incarico stabile e continuativo di promuovere contratti per conto del preponente e forma scritta ad probationem; i documenti richiamati devono provare direttamente l’accordo negoziale
richiamato dal ricorrente per la domanda di interessi moratori/super interessi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità, con obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione di una successione nel rapporto sostanziale non consente, di regola, di introdurre in cassazione una rivalutazione del fatto per sostenere l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c.; la successione deve risultare intervenuta nel corso del processo per giustificare l’estensione soggettiva del giudizio.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo completo il motivo asseritamente ignorato e non indica specificamente gli atti e la loro collocazione processuale, secondo l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- La qualificazione del rapporto come agenzia richiede la verifica delle concrete modalità di svolgimento dell’incarico e della presenza degli elementi tipici dell’agenzia; non basta la lunga durata del rapporto, la stabilità della collaborazione o il pagamento di provvigioni.
- La prova del contratto di agenzia, soggetto a forma scritta ad probationem, non può essere desunta da meri indizi fattuali o da documenti che non contengano direttamente le intese contrattuali e il loro contenuto.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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