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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34104/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a due dipendenti di una società ferroviaria per una pluralità di addebiti: abbandono del posto di lavoro, omessa prestazione per una fascia oraria, falsa attestazione della presenza in servizio e del passaggio di consegne, nonché possesso, all'esterno dello scalo, di otto taniche di gasolio di proprietà aziendale. Dopo un primo ciclo di giudizio con interventi della Cassazione e rinvio, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del secondo rinvio, ha dichiarato inefficace il licenziamento e ha riconosciuto ai lavoratori un'indennità pari a sei mensilità. I ricorrenti hanno proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: 1) l'omesso rilievo del giudicato interno sulla natura sostanziale, e non meramente procedurale, della tardività della contestazione disciplinare e del recesso, con conseguente diritto alla tutela indennitaria forte ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970; 2) l'inesistenza di un giudicato interno sulla misura dell'indennità risarcitoria già liquidata, sostenendo che la questione era stata assorbita e riproposta nel giudizio di rinvio; 3) la violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, per asserita errata valutazione dell'onere probatorio e delle risultanze istruttorie, contestando in sostanza l'accertamento della responsabilità disciplinare e la credibilità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il preteso giudicato interno non risultava dimostrato: la censura sulla tardività della contestazione e quella sulla misura della tutela indennitaria avevano riaperto l'intera questione, e inoltre i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti necessari a provare la rituale riproposizione in riassunzione della questione asseritamente assorbita. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva effettuato una valutazione del materiale probatorio, compresa la sentenza penale di condanna per furto; parimenti, il vizio di motivazione era inammissibilmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente i lavoratori sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La tempestività della contestazione disciplinare va valutata distinguendo tra ritardo notevole e ingiustificato, che incide sulla tutela applicabile, e mera violazione procedurale dei termini, che conduce a tutela indennitaria debole.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    Si applica la tutela indennitaria forte quando la tardività della contestazione disciplinare si traduce in un ritardo notevole e ingiustificato.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    Costituisce la tutela indennitaria debole per la violazione meramente procedurale della regola di tempestività.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato quale parametro della proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in tema di giudicato interno e stabilizzazione della statuizione sulla natura del vizio e sulla tutela conseguente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia sulla questione della misura dell'indennità.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per i poteri del giudice di rinvio dopo la cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato in tema di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato con riguardo ai limiti della riassunzione e alle questioni riproponibili nel rinvio.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la trascrizione degli atti rilevanti per consentire il controllo della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge, incluso l'asserito errore sull'onere della prova e sul giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul motivo e sulla misura dell'indennità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione delle prove o del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto accertato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di impugnazione investe uno solo di questi elementi, la questione resta riaperta nella sua interezza.
  • Quando in cassazione si deduce l'omessa pronuncia o la violazione di norme processuali, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti, trascrivendone il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio o la credibilità delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la richiesta di una nuova valutazione delle prove o del merito.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la tardività della contestazione va distinta tra ritardo notevole e ingiustificato, che rileva sul piano sostanziale e può determinare una tutela indennitaria più intensa, e mera violazione procedurale dei termini, che comporta una tutela diversa e meno grave.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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