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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34107/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

L'agente aveva stipulato un contratto di agenzia con una società poi incorporata nella compagnia resistente e sosteneva di aver svolto regolarmente l'incarico apportando clientela e vantaggi economici. Dopo aver comunicato il recesso per giusta causa, contestava alla compagnia condotte asseritamente abusive: uso distorto dei poteri di indirizzo e ispettivi, violazione della privacy, mobbing, danno all'immagine e asserito tentativo di favorire il trasferimento del portafoglio clienti verso altra agenzia. Chiedeva quindi l'accertamento della legittimità del recesso per giusta causa e la condanna al pagamento di diverse indennità di cessazione del rapporto previste da un accordo collettivo di categoria, oltre al risarcimento di vari danni contrattuali ed extracontrattuali. In cassazione lamentava: 1) violazione degli artt. 421 e 115 c.p.c. per avere i giudici ritenuto non provato o non allegato l'accordo collettivo, nonostante fosse richiamato nel contratto e nei conteggi allegati, e non contestato dalla controparte; 2) violazione delle norme dell'accordo collettivo e degli artt. 416 e 115 c.p.c. per la mancata specifica contestazione dei conteggi prodotti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata contestazione dei conteggi nella comparsa di costituzione della compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero una delle rationes decidendi poste a base del rigetto in appello: oltre alla mancata produzione del contratto collettivo, i giudici di merito avevano rilevato la totale carenza di allegazioni circa i presupposti in fatto e in diritto delle indennità richieste, profilo non censurato in modo idoneo. Inoltre ha ravvisato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente si era fondato su documenti e atti di merito senza indicarne con precisione contenuto, collocazione e produzione nel giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava come fatto decisivo una questione difensiva e non un vero fatto storico, senza rispettare i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come base processuale della domanda relativa al rapporto di agenzia

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere il valore della non contestazione; la Corte rileva però l'inammissibilità delle censure anche per difetto di specifica indicazione degli atti

  • art. 421 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 1750 c.c.

    richiamato dal ricorrente per le indennità e il preavviso nel rapporto di agenzia

  • art. 1751 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il maggior danno e le conseguenze economiche della cessazione del rapporto

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della responsabilità contrattuale della compagnia

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il danno risarcibile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la domanda risarcitoria extracontrattuale

  • artt. 25, 26, 27 e 28 Accordo Nazionale Agenti 2003

    richiamati dal ricorrente come fonte delle indennità di cessazione del rapporto agenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura del contributo unificato

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi fondati su atti e documenti non specificamente indicati e localizzati nel fascicolo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni, deduzioni difensive o elementi istruttori

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata specifica contestazione della controparte

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La produzione di conteggi o prospetti economici può rilevare solo sul quantum della pretesa; non supplisce alla mancanza di allegazioni sui fatti costitutivi e sui presupposti giuridici del diritto azionato.
  • Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti o atti di causa impone l'osservanza rigorosa dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: occorre indicare specificamente contenuto, collocazione processuale e produzione nel giudizio di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni, argomentazioni difensive, questioni giuridiche o meri elementi istruttori.
  • La non contestazione non esonera il ricorrente dall'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi della propria domanda e di rispettare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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