Cassazione Penale, Ordinanza n. 18715/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso ogni vizio idoneo a travolgere la sentenza di appello, ritenendo infondati o generici tutti i motivi articolati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dai passaggi riportati emerge che il giudizio di merito verteva su un'accusa di truffa, con contestazione della tempestività della querela e con l'utilizzo in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali di un testimone divenuto successivamente non esaminabile. Nel ricorso per cassazione erano articolati quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata tempestiva nomina di un nuovo difensore d'ufficio dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore; 2) contestazione della legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste, ritenute acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; 3) censura sulla insussistenza della condizione di procedibilità per asserita tardività della querela; 4) dedotta violazione del diritto di difesa per l'anticipazione dell'orario di udienza in primo grado, che avrebbe impedito la comparizione dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per mancanza di allegazione di uno specifico danno processuale; il secondo motivo generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e comunque incompatibile con l'acquisizione ex art. 512 c.p.p.; il terzo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello e comunque infondato alla luce della tempestività della querela; il quarto motivo generico e non scrutinabile in cassazione, anche perché la doglianza non era stata sollevata tempestivamente nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
Le dichiarazioni predibattimentali del teste possono essere legittimamente acquisite quando siano divenute irripetibili per sopravvenuta impossibilità di esame in dibattimento.
art. 3?
null
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Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è richiesta una critica specifica e autosufficiente della motivazione impugnata: la mera riproposizione di doglianze già svolte in appello, senza confronto puntuale con la decisione di merito, determina inammissibilità.
- La deduzione di una nullità processuale per lesione del diritto di difesa richiede l'allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio processuale derivante dal vizio denunciato; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
- Le dichiarazioni rese in fase predibattimentale possono essere utilizzate quando il teste sia divenuto irripetibile per sopravvenuta impossibilità di essere sentito in dibattimento, purché ricorrano i presupposti normativi dell'acquisizione.
- La contestazione della tempestività della querela deve confrontarsi con il momento in cui la persona offesa ha effettiva conoscenza del fatto di reato; se il giudice di merito accerta tale tempestività, la censura che ignori tale accertamento è infondata.
- Le censure relative a irregolarità dell'udienza o alla mancata comparizione dell'imputato devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, altrimenti risultano non scrutinabili in cassazione.
Come è indicizzato
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