Cassazione Penale, Ordinanza n. 11658/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale. Le censure riguardavano, da un lato, la commissione del fatto e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, i passaggi fondamentali del calcolo della pena, in particolare l'aumento per la continuazione, ritenuto erroneamente determinato. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che, per le sentenze di applicazione della pena successive alla novella del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sul merito del calcolo della pena non rientrano in tali limiti, e comunque le censure sulla dosimetria erano generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti legali previsti, con motivazione semplificata una volta ratificato l'accordo tra le parti.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento deduce motivi estranei ai casi tassativamente ammessi.
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto, dal 3 agosto 2017, il meccanismo di inammissibilità senza formalità di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017 n. 103
Delimita temporalmente l'ambito applicativo della nuova disciplina ai patteggiamenti e alle relative impugnazioni successive alla data indicata.
Non integra più motivo autonomo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel regime post-riforma richiamato dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Nel sistema post-riforma, non è deducibile come autonomo motivo di ricorso la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono ammissibili solo se la pena concordata o applicata risulti illegalmente determinata; non basta lamentare una motivazione insufficiente o una diversa valutazione dei criteri di dosimetria.
- Una volta ratificato l'accordo sul patteggiamento, il giudice assolve l'obbligo motivazionale con il richiamo alla verifica e alla positiva valutazione dei termini dell'accordo, salvo il caso di illegalità della pena.
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