Cassazione Penale, Ordinanza n. 14905/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale e travisamento della prova, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dai giudici di merito, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché prospettato in cassazione su una questione non dedotta con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata, da un lato, sulla natura non specificamente critica del primo motivo, ritenuto riproduttivo di doglianze già disattese nel merito; dall'altro, sull'introduzione in cassazione di una questione nuova, relativa all'attenuante ex art. 62, comma 4, c.p., non devoluta in appello.
Norme richiamate
L'attenuante non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto dei motivi di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre in modo generico doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- È inammissibile in sede di legittimità la questione che non abbia formato oggetto dei motivi di appello; ciò vale anche quando la censura sia stata solo genericamente accennata in gravame e poi specificamente sviluppata per la prima volta nel ricorso per cassazione.
- La deduzione di un vizio motivazionale per travisamento della prova richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera reiterazione delle difese già respinte nel merito.
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