Cassazione Penale, Ordinanza n. 23883/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione esecutiva, aveva affrontato una richiesta legata all'accesso a benefici penitenziari per una condanna ricadente nel regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. pen. e, inoltre, una richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. In ricorso sono state riproposte le medesime questioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione: da un lato, si contestava la ripartizione di competenza in materia di ammissione ai benefici penitenziari e di eventuale scioglimento del cumulo; dall'altro, si insisteva sul riconoscimento della continuazione, senza però indicare elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni fossero state correttamente già risolte dal giudice dell'esecuzione: per i benefici penitenziari relativi a condanna ostativa, la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza, anche previo eventuale scioglimento del cumulo, spetta alla magistratura di sorveglianza; quanto alla continuazione, la richiesta era priva dell'indicazione di elementi sintomatici idonei a dimostrare un originario e unico disegno criminoso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
viene richiamato come disciplina dei reati ostativi ai benefici penitenziari; la preliminare verifica di ammissibilità dell'istanza, anche in caso di cumulo con pene per reati non ostativi, compete alla magistratura di sorveglianza.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
stessa disposizione richiamata nel testo per individuare il regime ostativo ai benefici penitenziari.
Massime di principio
- In materia di benefici penitenziari richiesti da soggetto condannato per reati ostativi, la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza, anche quando occorra sciogliere un cumulo comprensivo di pene per reati non ostativi, appartiene alla magistratura di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze di condanna deve essere sorretta dall'indicazione di elementi concreti e sintomatici dell'unicità del disegno criminoso; in difetto, la domanda è priva del necessario supporto fattuale.
- La mera riproposizione in sede di legittimità di questioni già correttamente decise nel merito esecutivo, senza adeguata critica delle rationes dell'ordinanza impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colpevole, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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