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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21379 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 14 ottobre 2011, relativa ad avvisi di accertamento per l’ICI degli anni dal 2001 al 2006, articolando quattro motivi. La Corte non ha esaminato tali motivi: ha rilevato che del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta risultava provata soltanto la spedizione, ma non la ricezione, poiché mancava l’avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione quinta civile, con decisione dell’8 luglio 2015 depositata il 21 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la notifica postale si perfeziona con la consegna e che l’avviso di ricevimento ne prova la consegna, la data e l’identità del ricevente; la sua mancata produzione determina l’inesistenza della notificazione e non consente di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Non vi è stata decisione nel merito dei quattro motivi. Il provvedimento riportato non contiene statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita;

    Per la notifica postale, la sola prova della spedizione non basta: l’avviso di ricevimento è il documento necessario per dimostrare che il plico è stato consegnato, quando è avvenuta la consegna e a chi.

  • Art. 291 c.p.c.

    ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo

    Quando manca la prova della ricezione del ricorso per cassazione notificato per posta, la notificazione è inesistente e non può essere rinnovata; il ricorso è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Chi notifica un atto giudiziario per posta deve conservare e produrre l’avviso di ricevimento: la prova della sola spedizione non dimostra il perfezionamento della notificazione.
  • Per il ricorso per cassazione, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso; non è possibile rimediare chiedendo la rinnovazione della notifica.
  • La mancata trattazione dei motivi di merito non equivale a una decisione su di essi: se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, la controversia sostanziale resta non esaminata in cassazione.

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