Cassazione Civile, Ordinanza n. 32479/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La pronuncia non riguarda il merito della controversia sottostante, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Cassazione n. 7523/2022. I ricorrenti hanno chiesto di rettificare alcuni refusi contenuti nell'ordinanza precedente: in epigrafe e nel corpo del testo il cognome del controricorrente era stato riportato come "Morini" anziché "Orini"; in più punti la denominazione della società immobiliare proprietaria dell'immobile oggetto del preliminare era stata scritta come "Garofano s.r.l." anziché "Garofalo s.r.l."; infine, a una pagina del provvedimento, il cognome di uno dei ricorrenti era stato indicato come "Garelli" anziché "Gaeli". La Corte ha verificato gli atti processuali e il provvedimento richiamato, rilevando che i soggetti e l'oggetto della decisione erano inequivocabilmente identificabili e che gli errori avevano natura meramente materiale, senza incidere su certezza, validità o nullità dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'ordinanza n. 7523/2022, le indicazioni errate dei nomi fossero sostituite con quelle corrette: "Orini" al posto di "Morini", "Garofalo s.r.l." al posto di "Garofano s.r.l.", e "Gaeli" al posto di "Garelli". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Non vi è stata decisione sul merito della controversia originaria, già definita dalla precedente ordinanza.
Norme richiamate
La correzione è ammessa quando l'errore del provvedimento sia meramente materiale e sia possibile individuare con certezza, dagli atti e dal testo della decisione, i soggetti e l'oggetto del giudizio senza alcuna incertezza idonea a determinarne nullità.
Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019
Richiamata quale precedente in tema di distinzione tra errore materiale emendabile e incertezza invalidante della decisione.
Massime di principio
- L'errore di trascrizione o di denominazione contenuto in un provvedimento giudiziario è emendabile in sede di correzione quando, dal complesso degli atti e dal contenuto della decisione, siano comunque univocamente identificabili le parti e l'oggetto della controversia.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio della pronuncia e non presuppone una nuova valutazione del merito, ma solo la rettifica di refusi o inesattezze formali.
- La nullità del provvedimento non può essere affermata se l'errore non determina incertezza sull'identità dei soggetti o sull'oggetto della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32398/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32400/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2023 del 22/11/2023
- ordinanza_civile · 22 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →