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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32479/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La pronuncia non riguarda il merito della controversia sottostante, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Cassazione n. 7523/2022. I ricorrenti hanno chiesto di rettificare alcuni refusi contenuti nell'ordinanza precedente: in epigrafe e nel corpo del testo il cognome del controricorrente era stato riportato come "Morini" anziché "Orini"; in più punti la denominazione della società immobiliare proprietaria dell'immobile oggetto del preliminare era stata scritta come "Garofano s.r.l." anziché "Garofalo s.r.l."; infine, a una pagina del provvedimento, il cognome di uno dei ricorrenti era stato indicato come "Garelli" anziché "Gaeli". La Corte ha verificato gli atti processuali e il provvedimento richiamato, rilevando che i soggetti e l'oggetto della decisione erano inequivocabilmente identificabili e che gli errori avevano natura meramente materiale, senza incidere su certezza, validità o nullità dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'ordinanza n. 7523/2022, le indicazioni errate dei nomi fossero sostituite con quelle corrette: "Orini" al posto di "Morini", "Garofalo s.r.l." al posto di "Garofano s.r.l.", e "Gaeli" al posto di "Garelli". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Non vi è stata decisione sul merito della controversia originaria, già definita dalla precedente ordinanza.

Norme richiamate

  • artt. 287-288 c.p.c.

    La correzione è ammessa quando l'errore del provvedimento sia meramente materiale e sia possibile individuare con certezza, dagli atti e dal testo della decisione, i soggetti e l'oggetto del giudizio senza alcuna incertezza idonea a determinarne nullità.

  • Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019

    Richiamata quale precedente in tema di distinzione tra errore materiale emendabile e incertezza invalidante della decisione.

Massime di principio

  • L'errore di trascrizione o di denominazione contenuto in un provvedimento giudiziario è emendabile in sede di correzione quando, dal complesso degli atti e dal contenuto della decisione, siano comunque univocamente identificabili le parti e l'oggetto della controversia.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio della pronuncia e non presuppone una nuova valutazione del merito, ma solo la rettifica di refusi o inesattezze formali.
  • La nullità del provvedimento non può essere affermata se l'errore non determina incertezza sull'identità dei soggetti o sull'oggetto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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