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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04627/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso investiva l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ammissione della richiesta di incidente probatorio. La nullità era stata dedotta per la violazione dei termini di fissazione dell'udienza previsti dall'art. 398, comma 2, lett. c), c.p.p. Il ricorrente chiedeva quindi il controllo di legittimità su un provvedimento istruttorio emesso nella fase dell'incidente probatorio. La Corte ha però rilevato che si trattava di un provvedimento interlocutorio, non autonomamente ricorribile per cassazione, e ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui le ordinanze istruttorie in incidente probatorio hanno natura non definitoria e sono revocabili o modificabili fino alla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 398, comma 2, lett. c), c.p.p.

    La violazione dei termini di fissazione dell'udienza nell'incidente probatorio era dedotta come vizio dell'ordinanza di ammissione, ma non rendeva il provvedimento autonomamente impugnabile in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce la base normativa per la dichiarazione di inammissibilità e per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Le ordinanze istruttorie emesse dal giudice nell'incidente probatorio hanno natura interlocutoria e non sono autonomamente impugnabili per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso sussiste quando viene impugnato direttamente un provvedimento privo di contenuto definitorio e comunque revocabile o modificabile sino alla sentenza.
  • La deduzione di una nullità relativa alla fissazione dell'udienza nell'incidente probatorio non consente, di per sé, il ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'eccezione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieIncidente probatorioImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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