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Ordinanza

Ordinanza n. 13188/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: criteri ministeriali, esiti delle prove del semestre filtro, graduatorie nazionali e atti conseguenti dai quali è derivata la mancata ammissione al corso di Medicina e Chirurgia, nonché parziale diniego di accesso documentale e civico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale recante i criteri di formazione delle graduatorie e di svolgimento delle prove di recupero dei CFU, delle graduatorie nazionali, degli atti di scorrimento e assegnazione delle sedi, degli esiti e dei punteggi delle prove sostenute nel semestre filtro, nonché degli ulteriori decreti, linee guida, istruzioni operative e atti informatici connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla corretta valutazione delle prove e alla rideterminazione della posizione in graduatoria, con conseguente ammissione al corso anche in sovrannumero, prospettando, ove necessario, questioni di legittimità costituzionale della normativa primaria. Nel corso del giudizio ha contestato anche il parziale diniego opposto alle istanze di accesso documentale e civico presentate il 24 febbraio 2026, chiedendo l'ostensione integrale di documentazione, dataset, log informatici, algoritmi, criteri di calcolo e tracciamenti di piattaforma. Il Collegio, con precedente ordinanza, aveva disposto istruttoria per verificare rilevanza, strumentalità e pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'azione di impugnazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale né ha deciso nel merito le censure contro i criteri ministeriali, le prove, i punteggi, le graduatorie o il diniego di accesso. Ha rilevato che l'Amministrazione aveva depositato documenti tardivamente, alle ore 22:33 del 14 luglio 2026, sicché il Collegio non aveva potuto esaminarli prima della camera di consiglio del 15 luglio 2026. Ha pertanto ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire alla ricorrente di analizzare la documentazione depositata e di precisare se permanesse l'interesse all'ostensione di ulteriore documentazione richiesta. La causa è stata rinviata all'udienza camerale del 7 ottobre 2026, per gli incombenti indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti

    La ricorrente ha invocato l'accesso documentale alla documentazione relativa alle prove e alla formazione della graduatoria; la decisione non definisce ancora la fondatezza della domanda.

  • art. 116 c.p.a.

    ordine alle Amministrazioni intimate di ostensione integrale della documentazione

    La domanda di accesso è stata introdotta nel giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; il Collegio ha rinviato la trattazione per consentire l'esame della documentazione depositata e la verifica dell'interesse residuo.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna delle Amministrazioni resistenti

    La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure necessarie alla rideterminazione della posizione in graduatoria e all'ammissione; la domanda non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione deposita documenti in prossimità o dopo la scadenza utile per la camera di consiglio, il giudice può rinviare la trattazione per consentire alla controparte un esame effettivo della documentazione e garantire il contraddittorio.
  • In una controversia di impugnazione di atti selettivi, la domanda di accesso alla documentazione deve essere valutata anche in relazione alla sua rilevanza, strumentalità e pertinenza rispetto alle censure proposte contro gli atti della procedura.
  • Prima di decidere una domanda di accesso introdotta nel corso del giudizio, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di precisare se, alla luce della documentazione successivamente prodotta dall'amministrazione, permanga un interesse concreto all'ostensione di ulteriori documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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