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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25326/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per tentata estorsione, colpito da sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 267 di multa. Nell'interesse del condannato era stata proposta innanzi alla Corte di appello istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., ovvero di restituzione nel termine per proporre impugnazione, ma la Corte territoriale l'aveva dichiarata inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 629-bis, comma 2, e 656, commi 3, 5 e 8-bis, c.p.p., sostenendo che il dies a quo non potesse essere fatto decorrere dal primo ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 29 marzo 2024, perché tale atto sarebbe stato privo degli avvisi introdotti dalla riforma e poi sostituito da un nuovo ordine di esecuzione del 20 febbraio 2026, corredato degli avvertimenti mancanti. Secondo la difesa, la reiterazione del provvedimento avrebbe dimostrato l'inidoneità del primo atto a garantire la conoscenza effettiva richiesta dalla legge, sicché la decorrenza del termine per chiedere la rescissione avrebbe dovuto essere ancorata al secondo provvedimento. È stato inoltre dedotto vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato la sostituzione del primo ordine di esecuzione e per aver equiparato la semplice conoscenza dell'esistenza della condanna alla conoscenza effettiva necessaria per esercitare i rimedi difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui il condannato conosce gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso e la condanna inflitta, non essendo richiesta la conoscenza del contenuto completo della sentenza o degli atti processuali. Ha poi rilevato che il primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato al condannato e al difensore, conteneva già la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine; la successiva rinnovazione del provvedimento non mutava tale quadro. La Corte ha escluso che l'omissione dell'avviso circa la possibilità di chiedere restituzione nel termine o rescissione del giudicato sia sanzionata da nullità, qualificandola come mero onere informativo. Ha inoltre interpretato l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. come norma relativa alla rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione in caso di mancata conoscenza dell'avviso ex comma 5, e non come previsione di un nuovo standard di conoscenza della sentenza ai fini dell'art. 629-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta; non occorre la conoscenza integrale della sentenza o degli atti processuali.

  • art. 656 c.p.p.

    L'ordine di esecuzione deve essere notificato al condannato con gli avvisi previsti dalla norma; l'omissione degli avvisi richiamati in sentenza è considerata mero onere informativo, non causa di nullità. Il comma 8-bis riguarda la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione quando vi sia prova o probabilità della mancata conoscenza dell'avviso del comma 5, non la decorrenza del termine per la rescissione del giudicato.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È richiamato per la novella dell'art. 629-bis c.p.p., con la sostituzione della locuzione 'sentenza' a quella 'procedimento'.

  • d.lgs. 31/2024

    È richiamato come fonte dell'introduzione dell'avviso relativo ai rimedi processuali e alla rescissione del giudicato nell'ambito dell'ordine di esecuzione.

Massime di principio

  • In tema di rescissione del giudicato, il dies a quo del termine di trenta giorni non coincide con la piena conoscenza del contenuto della sentenza, ma con la conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento definitivo: estremi, autorità emittente e pena inflitta.
  • L'omissione dell'avviso accessorio inserito nell'ordine di esecuzione non determina di per sé nullità dell'atto, quando l'avviso abbia natura meramente informativa e divulgativa.
  • L'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. disciplina la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione in caso di mancata o probabile mancata conoscenza dell'avviso del comma 5, ma non introduce un diverso criterio di decorrenza del termine per la rescissione del giudicato.
  • La successiva rinnovazione di un ordine di esecuzione non priva automaticamente di rilevanza il primo atto, se quest'ultimo era già idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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