Cassazione Penale, Sentenza n. 22785/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Genova con la quale, oltre a correzioni di errori materiali (data e indicazione dell'autorità giudiziaria), era stata disposta la confisca della somma di denaro oggetto di sequestro. Il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., sostenendo che la pronuncia di confisca non è un mero errore materiale né un'integrazione tollerabile postuma, ma una statuizione autonoma ed essenziale, estranea alla ratio decidendi e che, pertanto, non può essere introdotta con il procedimento di correzione degli errori materiali.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le due correzioni concernenti la data e l'autorità giudiziaria fossero meri errori materiali ammissibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p., mentre la pronuncia di confisca costituisce una statuizione autonoma e aggiuntiva non ricompresa nella ratio decidendi e, quindi, non correggibile con la procedura di cui all'art. 130. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui disponeva la confisca (la confisca è stata eliminata).
Norme richiamate
La disciplina della correzione di errori materiali consente interventi solo su errori/omissioni che non determinano nullità e non comportano modificazione essenziale dell'atto; non può essere usata per introdurre statuizioni che incidono sul contenuto essenziale della decisione, come la confisca obbligatoria.
Strumento previsto per porre rimedio, nei casi di formazione del giudicato, all'omessa pronuncia sulla confisca di beni soggetti ad ablazione obbligatoria; è l'atto processuale specifico per questa fattispecie quando la sentenza è ormai passata in giudicato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013 (Strangio)
Conferma il principio secondo cui è abnorme usare la procedura di correzione per disporre la confisca che era stata omessa nella sentenza di condanna.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018 (Ammertì)
Ricorda che l'omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria può essere sanata solo con le impugnazioni o, se è formato il giudicato, con lo strumento di cui all'art. 676 c.p.p.; non è rimediabile con la correzione di errori materiali.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017 (La Torre) e precedenti (Canalicchio, Boccia)
Definisce i limiti dell'art. 130 c.p.p.: la correzione è ammessa per adeguare la forma al contenuto reale o per integrare dati strettamente dipendenti e necessari alla decisione; è invece vietato inserire elementi estranei alla ratio decidendi che modificherebbero il contenuto essenziale della sentenza.
Massime di principio
- La procedura di correzione degli "errori materiali" (art.130 c.p.p.) può essere usata solo per imprecisioni formali o per integrare dati strettamente necessari e logicamente dipendenti dalla decisione già adottata.
- La pronuncia di confisca obbligatoria è una statuizione sostanziale e autonoma: non può essere introdotta ex post mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
- Se la confisca non è stata disposta nella sentenza di condanna, il rimedio valido è l'impugnazione oppure, se la sentenza è irrevocabile, lo strumento speciale previsto dall'art. 676 c.p.p.; non è possibile ricorrere al correttivo di cui all'art. 130 per sopperire all'omessa ablazione.
- Occorre distinguere chiaramente tra errori formali (data, indicazione dell'autorità, refusi) che si possono rettificare immediatamente e omissioni sostanziali (misure ablative, statuizioni nuove) che richiedono rimedi processuali diversi.
- In casi analoghi, chi ritiene illegittima una pronuncia di correzione che introduca misure non contemplate nella sentenza originaria deve chiedere l'annullamento dell'ordinanza correttiva sul profilo della confisca e segnalare l'uso improprio dell'art.130 quale mascheramento di un mezzo di impugnazione.
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