Cassazione Penale, Sentenza n. 29378/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, rimasto soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso era affidato a due censure: la prima denunciava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due testi, assumendo che, in base alla dinamica dei fatti, essi avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio come indagati ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., perché sarebbero emersi indizi di concorso nel reato; la seconda contestava l'inutilizzabilità del riconoscimento dell'imputato effettuato in udienza da uno dei testi, sostenendo che la domanda posta fosse suggestiva e che quindi l'indicazione non fosse libera e spontanea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché meramente reiterativo di quello di appello e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva escluso l'esistenza di indizi a carico dei dichiaranti. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che la violazione del divieto di domande suggestive nell'esame testimoniale non determina né inutilizzabilità né nullità della prova, non essendo prevista alcuna sanzione dall'art. 499 c.p.p. né ricavandosi una tale conseguenza dall'art. 178 c.p.p.; inoltre il motivo era comunque aspecifico, perché non deduceva la decisività del riconoscimento contestato alla luce della prova di resistenza, essendo la condanna sorretta anche da altro autonomo riconoscimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sua applicazione presuppone l'emersione di indizi a carico del dichiarante; in assenza di indizi non vi è obbligo di sentire il soggetto come indagato fin dall'inizio.
la violazione del divieto di domande suggestive nell'esame testimoniale non comporta, di per sé, inutilizzabilità o nullità della prova, perché la norma non prevede tale sanzione.
non consente di desumere la nullità della prova per la sola violazione del divieto di domande suggestive.
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata e senza indicare un concreto travisamento della prova, è aspecifico e quindi inammissibile.
- La violazione del divieto di formulare domande suggestive nel corso dell'esame testimoniale non determina, di regola, inutilizzabilità né nullità della prova, in mancanza di una previsione espressa.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio deve anche allegarne la decisività, secondo la logica della prova di resistenza; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi autonomi, la contestazione di uno solo di essi non è decisiva se le residue risultanze sono comunque sufficienti a sorreggere il giudizio di responsabilità.
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