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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero dell’imposta di registro dopo la revoca dell’agevolazione «prima casa», ottenuta sulla base di una dichiarazione mendace: la contribuente aveva dichiarato di non avere mai acquistato in precedenza un’abitazione con lo stesso beneficio, mentre risultava proprietaria di un’altra abitazione nello stesso comune. Sosteneva inoltre che fosse dovuta soltanto una parte della somma richiesta, richiamando la disciplina IVA e la circolare dell’Agenzia n. 1/E del 2 marzo 1994. In Cassazione ha proposto quattro motivi: errore nel riferimento normativo sulla novità della domanda; illegittimità costituzionale della differenza di trattamento sanzionatorio tra acquisti soggetti a IVA e acquisti soggetti a imposta di registro; vizio di motivazione sulla medesima questione; e illegittimità della declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio, sollevata per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’indicazione errata della disposizione sull’inammissibilità della domanda nuova è un mero errore materiale, senza nullità, perché le ragioni della decisione sono identificabili. Le censure sulla differenza tra i regimi IVA e dell’imposta di registro sono state ritenute, anche a prescindere dalla loro inammissibilità per genericità e astrattezza dei quesiti, manifestamente infondate: i due tributi appartengono a regimi differenti e prevedono, rispettivamente, una sanzione e una soprattassa. È stato respinto anche il quarto motivo: la decadenza dell’Ufficio è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio e non proponibile per la prima volta in appello. È quindi rimasta ferma la decisione impugnata, inclusa la non spettanza dell’agevolazione e l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza. La contribuente è stata condannata alle spese della fase di legittimità, liquidate in 1.300 euro oltre spese prenotate a debito. Decisione del 10 settembre 2015, depositata il 21 ottobre 2015.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello.

    La disposizione processuale preclude la proposizione in appello di una domanda nuova. Nel caso concreto il richiamo numerico errato alla norma non ha invalidato la sentenza, trattandosi di mero errore materiale che non impediva di individuare la ragione della declaratoria d’inammissibilità.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello.

    La decadenza dal potere impositivo prevista dall’articolo è un’eccezione in senso proprio, rimessa alla scelta del contribuente: non è rilevabile d’ufficio e deve essere sollevata tempestivamente, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • Un errore materiale nel numero della norma citata non comporta automaticamente la nullità della sentenza quando la motivazione consente di comprendere con chiarezza la regola applicata e le ragioni della decisione.
  • La decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo deve essere eccepita dal contribuente nel momento processuale previsto: essendo un’eccezione in senso proprio, non è rilevabile d’ufficio né può essere proposta per la prima volta in appello.
  • La differenza di conseguenze sanzionatorie tra operazioni soggette a IVA e operazioni soggette a imposta di registro non determina, di per sé, un trattamento illegittimo: occorre considerare che si tratta di regimi fiscali distinti.
  • La circolare amministrativa richiamata dal contribuente non estende automaticamente la disciplina prevista per acquisti soggetti a IVA agli acquisti assoggettati a imposta di registro.

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