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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento *per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.D.G. n. 379 del 28.8.2024 di approvazione degli atti, nonché della relativa graduatoria di merito e della proclamazione dei vincitori della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 3 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale (attualmente Area dei Funzionari – Settore amministrativo-gestionale), con contratto a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli Studi di Perugia, indetta con D.D.G. n. 42 del 15.2.2024, pubblicata in data 19.2.2024; - nonché di ogni atto presupposto o conseguenziale, anche non conosciuto; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito dell’ostensione degli atti richiesti con istanza dell’1.10.2024 integrata il 25.10.2024. **per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/1/2025: - del medesimo D.D.G. n. 379/2024; - del verbale di correzione della prova scritta del 21.06.2024, con i relativi allegati, nella parte in cui la Commissione ha operato l’abbinamento degli elaborati ai nomi dei candidati prima di trasmettere gli atti all’Ufficio concorsi per i relativi adempimenti; - del verbale n. 5 di correzione della prova orale con i relativi allegati; - della delibera, ancorché non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2024 con cui si è proceduto allo scorrimento di graduatoria e al successivo reclutamento della dott.ssa Rasimelli Laura, collocata IV^ in graduatoria con decorrenza dal 4.11.2024; - della delibera, ancorché non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione con cui si è proceduto al reclutamento della dott.ssa Razzi Lucia, collocata V^ in graduatoria; - nonché di ogni atto presupposto o conseguenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti, graduatoria e proclamazione dei vincitori di una selezione pubblica universitaria, nonché atti della procedura e successivi reclutamenti mediante scorrimento della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione degli atti, la graduatoria di merito e la proclamazione dei vincitori della selezione pubblica per il reclutamento di tre unità di personale amministrativo-gestionale a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il verbale di correzione della prova scritta, nella parte in cui la commissione aveva abbinato gli elaborati ai nominativi dei candidati prima della trasmissione degli atti all’ufficio concorsi, il verbale di correzione della prova orale e gli atti relativi al successivo scorrimento della graduatoria e al reclutamento di candidate collocate in posizioni successive. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nelle more del giudizio, l’Università ha proceduto a un ulteriore scorrimento della graduatoria e ha assunto la ricorrente, collocata in sesta posizione. L’amministrazione ha precisato che lo scorrimento era stato disposto per oggettive esigenze organizzative e non implicava alcuna valutazione sulla fondatezza del ricorso. La ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione di merito e ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta assunzione della ricorrente mediante scorrimento della graduatoria ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulle censure rivolte alla procedura concorsuale e agli atti conseguenti; il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto improcedibili.

Massime di principio

  • La sopravvenuta assunzione del candidato, intervenuta mediante scorrimento della graduatoria impugnata, determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione di merito sulle contestazioni relative alla procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando entrambe le parti chiedono la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso e compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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