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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17109/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ha preso atto dell'adesione del controricorrente e, in presenza dell'accordo sulla compensazione, non ha pronunciato alcuna statuizione sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia, indicata nel provvedimento come avente ad oggetto una servitù, era stata definita in appello con sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 193/2020. Avverso tale decisione una parte ha proposto ricorso per cassazione. Prima della trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha però depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto. Il controricorrente ha aderito alla rinuncia, con contestuale previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte si è quindi limitata a verificare la ritualità della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e i suoi effetti estintivi, rilevando che nel giudizio di cassazione la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione per la sua efficacia, mentre l'adesione delle controparti rileva solo ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti

  • art. 306 c.p.c.

    menzionato in contrapposizione: a differenza di quanto previsto per la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta con atto rituale, ha efficacia estintiva del processo anche senza accettazione delle altre parti.
  • La funzione della comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti è prevalentemente quella di consentire l'adesione e di incidere sul regime delle spese, non di condizionare l'efficacia estintiva dell'atto.
  • Se le altre parti aderiscono alla rinuncia e viene concordata la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza adottare una pronuncia sulle spese.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse delle altre parti a contrastare l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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