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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47748/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza con la quale il GIP, su una richiesta di archiviazione relativa a un fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cd. mod.45), ha restituito gli atti al PM ritenendo che tale iscrizione impedisse il provvedimento di archiviazione. Il PM ha dedotto violazione di legge e abnormità del provvedimento, sostenendo che la valutazione sulla natura dell'iscrizione (se si tratti o meno di notitia criminis) spetta al titolare dell'azione penale e che, anche per fascicoli inizialmente iscritti a mod.45, il PM può richiedere l'archiviazione o procedere diversamente qualora emergano elementi o venga riconsiderata la natura del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui l'iscrizione a mod.45 non esclude la possibilità di riesame e di adozione degli stessi esiti previsti per le ordinarie notitiae criminis qualora emergano indagini preliminari o sopravvenga una notizia di reato. Ne consegue che il GIP non può limitarsi a restituire gli atti al PM con la motivazione formale della iscrizione a mod.45; se investito di una richiesta di archiviazione deve provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 c.p.p. (decreto di archiviazione o udienza camerale e possibile imputazione coatta). Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Reggio Calabria perché provveda sulla richiesta di archiviazione.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La Corte distingue tra l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod.21) e nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod.45): l'iscrizione formale non vincola la valutazione sostanziale del PM sulla sussistenza della notitia criminis e non impedisce che un fascicolo mod.45 sia successivamente valutato come contenente notizia di reato.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Se il GIP ritiene che la richiesta di archiviazione sia fondata deve emettere il decreto di archiviazione; la norma impone al giudice di decidere e non di limitarsi a restituire gli atti.

  • art. 411 cod. proc. pen.

    Se il GIP non ritiene sussistente la causa di non luogo a procedere, deve disporre l'udienza camerale e, se del caso, formulare l'imputazione coatta: anche questa strada è aperta per atti inizialmente iscritti a mod.45 quando sopravvenga o emerga notizia di reato.

  • Sezioni Unite, n. 34 del 22/11/2000

    Sez. U., n. 34 del 22/11/2000 (Pm in proc. Ignoti)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che la valutazione sulla natura degli atti (se costituiscano o meno notizia di reato) spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dalla forma di iscrizione e che il GIP non ha sindacato sulla scelta del PM circa l'iscrizione nei diversi registri; tuttavia, se il GIP è investito di una richiesta di archiviazione, deve comunque decidere nel merito.

  • Giurisprudenza di merito citata (Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020; Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006)

    Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020; Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006

    Decisioni che hanno affermato l'abnormità del provvedimento del GIP che restituisce gli atti al PM per il solo motivo della iscrizione a mod.45, ribadendo che il giudice deve procedere ai sensi degli artt. 409 o 411 c.p.p. quando è chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione formale a mod.45 non preclude che i fatti vengano riesaminati e qualificati come notizia di reato; il dato formale non vincola la valutazione sostanziale del Pubblico ministero né del giudice investito della richiesta di archiviazione.
  • Quando il GIP è investito di una richiesta di archiviazione non può limitarsi a restituire gli atti al PM per la sola ragione della loro iscrizione a mod.45: deve decidere nel merito ai sensi degli artt. 409 o 411 c.p.p.
  • Spetta al titolare dell'azione penale la valutazione sull'opportunità di procedere, salvo che emergano elementi nuovi che richiedano una diversa qualificazione del fatto; il giudice non ha potere di sindacare preventivamente le scelte di iscrizione del PM.
  • In caso di restituzione degli atti da parte del GIP per motivazioni formali incongrue, il rimedio in Cassazione può essere l'annullamento senza rinvio e l'obbligo di rimessione degli atti al GIP per decidere la richiesta di archiviazione.
  • Per il PM, se sopravvengono elementi nuovi che cambiano la valutazione iniziale, è possibile chiedere archiviazione o procedere secondo le ordinarie modalità previste per le notitiae criminis anche se il fascicolo era stato iscritto a mod.45.

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