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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35087/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la precedente affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio stabiliti in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio in relazione a un delitto contestato in relazione agli artt. 633-639-bis c.p., connesso all’occupazione di un alloggio comunale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto fosse di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha censurato l’eccessività della pena, chiedendone una diversa graduazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo di una doglianza già disattesa in appello, evidenziando che il giudice di merito aveva escluso l’art. 131-bis in ragione delle modalità esecutive concorsuali e della protrazione dell’occupazione per un periodo significativo. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e la sufficienza della motivazione fornita sul punto, anche con riferimento a precedenti e pendenze della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato unitamente all’art. 639-bis c.p. come base della contestazione relativa all’occupazione dell’alloggio comunale; il testo non specifica oltre la fattispecie.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato unitamente all’art. 633 c.p. come norma della contestazione; il testo non chiarisce ulteriormente il contenuto applicato.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, la forma concorsuale e la protrazione nel tempo dell’occupazione.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.

Massime di principio

  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell’art. 131-bis c.p., la valutazione della particolare tenuità può essere esclusa in presenza di modalità esecutive non minimali, di condotta concorsuale e di protrazione significativa della condotta nel tempo.
  • La censura sulla misura della pena non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando richiami elementi ritenuti decisivi, come precedenti e pendenze dell’imputato, senza necessità di un ulteriore approfondimento in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioniUsurpazione
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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